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Materia: Lavoro — trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.) · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 21 luglio 2023, n. 21961
- Nel trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art. 2112, commi 1 e 2, c.c.).
- Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
- La solidarietà presuppone però un rapporto in essere al momento del trasferimento: chi era già uscito prima non può pretendere i suoi crediti dal cessionario in base all’art. 2112.
Il caso
Un’azienda viene trasferita a un nuovo titolare. Un lavoratore il cui rapporto si era già concluso (per dimissioni, licenziamento o scadenza) prima del trasferimento agisce per ottenere il pagamento di propri crediti di lavoro maturati e non saldati, rivolgendosi anche al cessionario (l’acquirente dell’azienda) e invocando la responsabilità solidale prevista dall’art. 2112 del codice civile.
La decisione
La Corte muove dal meccanismo dell’art. 2112 c.c.: in caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario, il lavoratore conserva i diritti che ne derivano e cedente e cessionario rispondono in solido dei crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Questa disciplina — chiarisce la Cassazione — presuppone la sussistenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento dell’azienda.
Ne consegue che il cessionario non risponde, in base all’art. 2112, dei crediti vantati da chi non era più dipendente dell’azienda al momento dell’operazione, perché il suo rapporto si era già estinto in precedenza. Per costoro non opera la continuità né la solidarietà lavoristica; resta semmai applicabile, su presupposti e limiti diversi, la disciplina generale dell’art. 2560 c.c. sui debiti dell’azienda ceduta (che lega l’acquirente ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori).
Il principio di diritto
La responsabilità solidale di cedente e cessionario per i crediti di lavoro ex art. 2112 c.c. presuppone la vigenza del rapporto al momento del trasferimento d’azienda; il cessionario non risponde, in base a tale norma, dei crediti dei lavoratori il cui rapporto si era già estinto anteriormente al trasferimento.
Implicazioni pratiche
La distinzione è rilevante in concreto. Il lavoratore ancora in forza al momento del passaggio gode di una doppia garanzia: può agire sia contro il vecchio sia contro il nuovo datore per i crediti maturati fino a quel momento. Chi invece era già uscito deve rivolgersi al cedente (o valutare, con presupposti diversi, l’art. 2560 c.c. sui debiti aziendali): non può contare sulla solidarietà lavoristica. Per chi acquista un’azienda, è un parametro essenziale per misurare il perimetro dei debiti che eredita verso il personale. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Dopo il trasferimento, a chi chiedo i miei arretrati?
Se eri in forza al momento del trasferimento puoi rivolgerti, in solido, sia al cedente sia al cessionario per i crediti maturati fino a quella data. La continuità del rapporto opera con l’acquirente.
Il nuovo datore paga anche i crediti di chi era già andato via?
No. La solidarietà dell’art. 2112 c.c. presuppone un rapporto in essere al trasferimento. Chi era già uscito deve agire verso il cedente; può rilevare, ma su presupposti diversi, l’art. 2560 c.c.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 21 luglio 2023, n. 21961.
- Art. 2112, commi 1 e 2, del codice civile; art. 2560 del codice civile.
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