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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni del Testo unico della Regione Puglia in materia di legalità e sicurezza, ritenendole invasive della competenza statale su ordine pubblico e sicurezza; ha invece respinto o dichiarato inammissibili altre questioni, salvando le norme volte alla mera promozione della cultura della legalità.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia ha adottato un Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza. Il Governo ha impugnato numerose disposizioni, ritenendo che la Regione avesse oltrepassato i propri ambiti di competenza, sconfinando in materie riservate allo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati numerosi articoli della legge della Regione Puglia n. 14 del 2019 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza), per violazione dell’art. 117, commi secondo (lettere g, h e l) e terzo, della Costituzione, con riferimento anche alla competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni (tra cui l’art. 6, comma 2, lettera k, l’art. 7, comma 2, lettera b, l’art. 13 e l’art. 20, commi 2 e 3); ha dichiarato inammissibili altre questioni e non fondate quelle relative alle norme di mera promozione della legalità (artt. 1, comma 2, e 2, comma 1).
Il principio
La Regione può promuovere la cultura della legalità nell’ambito delle proprie competenze, ad esempio organizzative, ma non può adottare misure che si traducano in strumenti di politica criminale o che interferiscano con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati, riservata allo Stato (ordine pubblico e sicurezza).
Domande e risposte
Cosa disciplinava la legge pugliese?
Un Testo unico su legalità, regolarità amministrativa e sicurezza.
Tutte le norme sono cadute?
No: solo alcune disposizioni sono state dichiarate illegittime; le norme di mera promozione della legalità sono state salvate.
Dov’è il confine?
La Regione non può invadere la materia statale dell’ordine pubblico e sicurezza, ma può promuovere la cultura della legalità nelle proprie competenze.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: competenza statale su ordine pubblico e sicurezza, secondo comma, lettera h).
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