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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 197-bis, comma 2, c.p.p., che regola la testimonianza degli imputati in procedimenti connessi. La norma, che consente all’imputato di un reato connesso di rendere testimonianza assistita, non viola né il principio di uguaglianza né le garanzie del giusto processo.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 63 del 2001 sul cosiddetto “giusto processo”. La norma prevede che l’imputato di un procedimento connesso, nei cui confronti sia stata pronunziata sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento, sia esaminato come testimone con l’assistenza di un difensore.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano dubitava della legittimità dell’art. 197-bis, comma 2, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 101, 111 e 112 della Costituzione, sostenendo che si creasse una figura ibrida di dichiarante e una dicotomia strutturale all’interno dello stesso procedimento.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione. La figura dell’imputato di reato connesso che depone come testimone assistito non crea una violazione dei parametri costituzionali evocati. La disciplina è coerente con il sistema del giusto processo introdotto dalla legge n. 63/2001.
Il principio
La testimonianza assistita dell’imputato di reato connesso, dopo la formazione del giudicato nei suoi confronti, è istituto compatibile con le garanzie costituzionali del processo penale e non introduce irragionevoli disparità di trattamento.
Domande e risposte
Chi è il “testimone assistito” nel processo penale?
È l’imputato di un reato connesso nei cui confronti sia già stata pronunciata sentenza definitiva che, esaminato nel procedimento a carico di altri, è obbligato a deporre ma con l’assistenza obbligatoria di un difensore.
Perché il Tribunale di Milano riteneva la norma incostituzionale?
Sosteneva che si creasse una contraddizione, poiché lo stesso soggetto potrebbe essere trattato come imputato o come testimone a seconda del profilo esaminato, generando una dicotomia incompatibile con la coerenza del sistema processuale.
La Corte ha completamente escluso problemi costituzionali sulla norma?
Sì, in questa sede dichiara manifestamente infondata la questione, ritenendo che la norma si inserisca coerentemente nel quadro del giusto processo.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — garanzie del giusto processo e contraddittorio nella formazione della prova
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.