Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 410-bis, comma secondo, del codice di procedura civile, che regola le conseguenze processuali del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro quando il differimento congiuntamente richiesto dalle parti non è stato accordato.
Di cosa si tratta
In un giudizio di lavoro davanti al Tribunale di Treviso, il tentativo obbligatorio di conciliazione era stato convocato ma non si era svolto perché la Direzione provinciale del lavoro aveva rigettato la richiesta congiunta delle parti di differire la data dell’incontro, e le parti non erano comparse. Il ricorso introduttivo non era stato quindi preceduto dal tentativo, come condizione di procedibilità. Il Giudice unico del lavoro aveva sollevato questione di costituzionalità sull’art. 410-bis, comma 2, c.p.c., che prevedeva specifiche conseguenze in questo caso.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 410-bis, comma secondo, del codice di procedura civile era censurato dal Giudice unico del lavoro del Tribunale di Treviso in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione (principio del giusto processo). Il rimettente riteneva che la norma, nel caso in cui il differimento fosse stato negato e le parti non si fossero presentate, producesse un mero differimento temporale dell’accesso alla giurisdizione senza la contropartita dell’effettivo espletamento del tentativo di conciliazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. La Corte aveva già affrontato questioni analoghe sul tentativo obbligatorio di conciliazione nel lavoro, affermando che esso costituisce un “impedimento obiettivamente limitato e non irragionevole” all’accesso alla giurisdizione (sentenza n. 276 del 2000) e che la sua disciplina si giustifica con l’interesse generale alla celere composizione delle controversie. Il rimettente non aveva fornito argomentazioni nuove rispetto a questi precedenti.
Il principio
Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro è compatibile con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) quando costituisce un impedimento limitato e non irragionevole all’accesso alla giurisdizione, giustificato dalla finalità di deflazionare il contenzioso giudiziario. Il rimettente che voglia mettere in discussione questo orientamento deve prospettare elementi nuovi che superino i precedenti della Corte.
Domande e risposte
Cos’è il tentativo obbligatorio di conciliazione nel lavoro?
È (o era, prima della sua abrogazione nel 2010) una condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di lavoro: prima di adire il giudice, il lavoratore o il datore di lavoro dovevano tentare di raggiungere un accordo davanti alla Direzione provinciale del lavoro. Solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo, o dopo il decorso del termine senza che si svolgesse, era possibile avviare il giudizio.
Perché il tentativo di conciliazione può essere un ostacolo al diritto di difesa?
Perché impone un passaggio obbligatorio prima dell’accesso alla giurisdizione, ritardando la tutela del lavoratore. Tuttavia la Corte costituzionale ha sempre ritenuto questo ritardo giustificato dagli interessi collettivi alla riduzione del contenzioso giudiziario, purché non sia eccessivo né irragionevole.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione esiste ancora oggi?
No: la legge Fornero del 2010 (legge n. 183/2010) ha abrogato l’obbligo, introducendo al suo posto un tentativo facoltativo. Oggi nel lavoro è prevista in certi casi una fase obbligatoria davanti alla commissione di conciliazione solo per le controversie sul licenziamento, ma non come condizione generale di procedibilità.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, unico parametro invocato dal rimettente
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio, implicitamente rilevante
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.