Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 170, comma 2, del Testo unico spese di giustizia, che prevede la composizione monocratica dell’ufficio giudiziario nel procedimento di opposizione alle liquidazioni. La norma non eccede la delega legislativa.
Di cosa si tratta
Il Testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) disciplina il procedimento con cui avvocati, consulenti tecnici e altri ausiliari possono opporsi ai decreti di liquidazione dei propri compensi. L’art. 170, comma 2, stabilisce che l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. La Corte d’appello di Catania, che opera esclusivamente in collegio, aveva dubitato che ciò eccedesse la delega con cui era stato approvato il testo unico.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Catania ha sollevato questione di legittimità dell’art. 170, comma 2, del d.lgs. n. 113/2002, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega: la legge delegante (l. n. 50/1999) avrebbe attribuito al Governo solo il potere di coordinare le norme vigenti, non di istituire la composizione monocratica in uffici strutturalmente collegiali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La disposizione che prevede la trattazione monocratica rientra nel potere di coordinamento e semplificazione attribuito dalla legge delega, senza introdurre modifiche sostanziali all’ordinamento giudiziario tali da eccedere la delega stessa.
Il principio
La previsione della composizione monocratica per i procedimenti di opposizione in materia di spese di giustizia è riconducibile al potere di riordino e coordinamento della normativa delegata e non costituisce eccesso di delega ex art. 76 Cost.
Domande e risposte
Cosa si intende per eccesso di delega?
Si ha eccesso di delega quando il decreto legislativo va oltre i limiti e i principi fissati dalla legge con cui il Parlamento ha conferito la delega al Governo. In questo caso, il Governo avrebbe dovuto solo coordinare le norme, non introdurre nuove regole processuali.
Perché la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata?
Perché la composizione monocratica per i procedimenti di opposizione alle spese di giustizia era già prevista nell’ordinamento previgente e la sua riproduzione nel testo unico rientra nel coordinamento consentito dalla delega.
Cosa cambia per gli avvocati che contestano la liquidazione dei compensi?
Nulla: il procedimento rimane di competenza monocratica anche nelle sedi che operano normalmente in collegio, come la Corte d’appello.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa al Governo e suoi limiti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.