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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 31 del codice di giustizia contabile, nella parte in cui non consente al giudice di compensare le spese anche in caso di proscioglimento nel merito.
Di cosa si tratta
Nel giudizio davanti alla Corte dei conti, il codice di giustizia contabile disciplina le spese processuali. In caso di proscioglimento nel merito vige un divieto di compensazione. Il giudice rimettente riteneva irragionevole che, in tale ipotesi, non si potessero compensare le spese tra le parti pur in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Si tratta di una pronuncia processuale: il modo in cui la questione era formulata — chiedendo in sostanza un intervento additivo non costituzionalmente obbligato — ne ha impedito l’esame nel merito, senza che la Corte si sia pronunciata sulla conformità della norma alla Costituzione.
Il principio
Quando l’intervento richiesto al giudice delle leggi non è a contenuto costituzionalmente obbligato e implica una scelta tra più soluzioni possibili, riservata al legislatore, la questione è inammissibile. La disciplina delle spese nel giudizio contabile, anche quanto al divieto di compensazione in caso di proscioglimento, rientra nella discrezionalità del legislatore.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il giudice rimettente?
Chiedeva che, anche in caso di proscioglimento nel merito, il giudice contabile potesse compensare le spese, in tutto o in parte, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle già previste dall’art. 31, comma 3.
Perché la questione è inammissibile?
Perché sollecitava un intervento additivo non costituzionalmente obbligato, rimesso a una scelta discrezionale del legislatore tra più soluzioni possibili.
La norma resta in vigore?
Sì. L’inammissibilità non incide sul testo: la disciplina delle spese del giudizio contabile resta quella prevista dal codice di giustizia contabile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, parametro della censura.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, invocato dal rimettente.
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo, richiamato a sostegno della questione.
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