Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 4 della legge della Regione Lombardia n. 15 del 2020. Una norma regionale che promuove protocolli d’intesa con le Prefetture per potenziare la presenza delle forze di polizia nei pronto soccorso non invade le competenze esclusive dello Stato.

Di cosa si tratta

La Regione Lombardia aveva approvato una legge per tutelare medici e operatori sanitari dalle aggressioni nei pronto soccorso. Una disposizione prevedeva che la Regione promuovesse protocolli d’intesa con gli Uffici territoriali del Governo (le Prefetture) per rafforzare la collaborazione con le forze di polizia nelle strutture più a rischio. Il Governo riteneva che la Regione avesse così sconfinato in materie riservate allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 4 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2020 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione, che riservano allo Stato l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e la materia dell’ordine pubblico e sicurezza. Secondo il ricorrente, la norma regionale avrebbe attribuito unilateralmente nuovi compiti alle forze di polizia.

La decisione della Corte

La Corte ha respinto la censura. La disposizione si limita a prevedere forme facoltative di collaborazione, che discendono dalle previsioni generali della legge statale sulla sicurezza integrata (legge n. 121 del 1981) e non impongono nulla alle forze di polizia né ne modificano l’organizzazione. La Regione non invade quindi le prerogative statali.

Il principio

La Regione può promuovere intese e protocolli con le strutture statali per migliorare il contesto di sicurezza sul proprio territorio, purché si tratti di forme di collaborazione facoltativa che restano nell’ambito delle «precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico», senza imporre obblighi allo Stato né incidere sull’organizzazione delle forze di polizia.

Domande e risposte

La Regione può legiferare sulla sicurezza?

Sì, entro i limiti delle proprie competenze. La Corte ha chiarito che promuovere protocolli d’intesa con le Prefetture per potenziare la collaborazione con le forze di polizia è legittimo, perché si tratta di collaborazione facoltativa e non di gestione diretta dell’ordine pubblico.

Perché lo Stato aveva impugnato la norma?

Il Governo temeva che la legge regionale attribuisse nuovi compiti alle forze di polizia, materia che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato all’art. 117, secondo comma, lettere g) e h).

Cosa significa «non fondata»?

Significa che la Corte ha esaminato la questione nel merito e ha ritenuto che la norma regionale non viola la Costituzione: resta quindi pienamente in vigore.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale