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Materia: Bancario e finanziario / Centrale Rischi · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 6 marzo 2023, n. 6589
- La segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi richiede una reale insolvenza (o grave e non transitoria difficoltà), non un semplice ritardo: se manca, è illegittima.
- Ma la segnalazione illegittima non comporta un danno «in re ipsa» (automatico): il pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, va allegato e provato.
- La prova del danno reputazionale può darsi anche per presunzioni, ma serve un nesso causale e un pregiudizio concreto, non solo l’errore della banca.
Il caso
Una banca segnala un cliente alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (o a un sistema di informazioni creditizie). Il cliente lamenta che la segnalazione è illegittima — ad esempio perché manca un reale stato di insolvenza, oppure per errore sulla sua posizione — e chiede il risarcimento del danno patrimoniale (difficoltà di accesso al credito) e non patrimoniale (lesione della reputazione). La domanda è se il danno possa considerarsi automatico, conseguenza diretta della segnalazione sbagliata, oppure se debba essere dimostrato.
La decisione
La Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato: il danno derivante da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non è in re ipsa. Non basta provare che la segnalazione era errata o non dovuta; occorre allegare e dimostrare il concreto pregiudizio subito — sia esso patrimoniale (per esempio il diniego di un finanziamento, il peggioramento delle condizioni di credito) o non patrimoniale (la lesione effettiva dell’immagine e della reputazione) — e il relativo nesso causale con la segnalazione.
La prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti: ma deve poggiare su elementi di fatto concreti, non su una mera deduzione astratta. Nel caso esaminato, la richiesta risarcitoria è stata respinta proprio perché il danno era stato dedotto in modo generico, senza riscontri concreti (ad esempio interrogazioni della banca dati da parte di operatori nel periodo rilevante).
Il principio di diritto
Il danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente a un’illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi non sussiste in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, anche a mezzo di presunzioni, unitamente al nesso di causalità con la segnalazione illegittima.
Implicazioni pratiche
Per chi agisce contro una segnalazione sbagliata, il messaggio è operativo: oltre a dimostrare l’illegittimità della segnalazione (l’assenza dei presupposti, come la reale insolvenza), occorre documentare il pregiudizio concreto: finanziamenti negati, rapporti interrotti, condizioni peggiorate, accessi alla banca dati da parte di altri intermediari. Una domanda di risarcimento generica rischia il rigetto, pur a fronte di una segnalazione illegittima. Resta percorribile, in via d’urgenza, la richiesta di cancellazione della segnalazione. Approfondimenti nella sezione Testo Unico Bancario.
Domande frequenti
Se la banca mi ha segnalato per errore ho diritto automatico al risarcimento?
No. La segnalazione illegittima non comporta un danno «in re ipsa»: devi allegare e provare il pregiudizio concreto (patrimoniale o reputazionale) e il nesso con la segnalazione, anche per presunzioni.
Quando una segnalazione a sofferenza è illegittima?
Quando manca un reale stato di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà: un semplice ritardo o un inadempimento contestato non giustificano la segnalazione a sofferenza.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 6 marzo 2023, n. 6589.
- Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia sulla Centrale dei Rischi; artt. 2043 e 2059 del codice civile.
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