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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Bancario e finanziario / usura e conto corrente · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 giugno 2018, n. 16303

In sintesi
  • La commissione di massimo scoperto (CMS) — il costo applicato sul massimo utilizzo dello scoperto di conto — rileva ai fini della verifica dell’usura.
  • Per i rapporti anteriori al 2010 (prima dell’inserimento della CMS nei decreti ministeriali), la verifica avviene con un confronto autonomo: la CMS applicata si confronta con la CMS-soglia, calcolata aumentando della metà la CMS media rilevata.
  • L’eventuale eccedenza della CMS rispetto alla sua soglia può essere compensata con il margine residuo tra interessi applicati e tasso-soglia: c’è usura solo se permane uno sforamento complessivo.

Il caso

Su un conto corrente con apertura di credito la banca applica, oltre agli interessi debitori, la commissione di massimo scoperto, cioè un onere parametrato al picco massimo di utilizzo dello scoperto in un certo periodo. Il correntista sostiene che, sommando interessi e CMS, il costo effettivo del credito superi il tasso-soglia antiusura. Il problema: la CMS va inclusa nel calcolo del TEG (tasso effettivo globale)? E come, visto che fino al 2009-2010 la CMS non era ricompresa nelle rilevazioni ministeriali dei tassi medi?

La decisione

Le Sezioni Unite affermano che la CMS è un costo del credito e va considerata nella verifica dell’usura, in coerenza con la nozione onnicomprensiva di «commissioni, remunerazioni e spese» collegate all’erogazione. Per i rapporti anteriori alla riforma del 2009 (D.L. 185/2008) e all’inclusione della CMS nei decreti ministeriali, non potendo confrontare una grandezza con tassi-soglia che non la consideravano, occorre un confronto autonomo e omogeneo: la CMS in concreto applicata si raffronta con una CMS-soglia, ottenuta aumentando della metà l’entità media della CMS risultante dai decreti del periodo.

La Corte aggiunge un correttivo a favore del rapporto: l’eventuale eccedenza della CMS rispetto alla propria soglia non determina automaticamente usura, ma va compensata con l’eventuale margine ancora disponibile tra gli interessi corrispettivi applicati e il tasso-soglia degli interessi. Si ha usura solo se, fatta questa compensazione, residua un superamento complessivo.

Il principio di diritto

Ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia antiusura, per i rapporti anteriori all’inclusione della commissione di massimo scoperto nelle rilevazioni ministeriali, la CMS va comparata autonomamente con la CMS-soglia (media aumentata della metà); l’eccedenza concorre all’usura solo nella misura in cui non sia compensata dal margine residuo tra interessi applicati e tasso-soglia.

Implicazioni pratiche

La sentenza ha fissato un metodo di calcolo di riferimento per il contenzioso bancario su conti e affidamenti del periodo pre-2010, ancora molto presente nelle cause. Per il correntista significa che la presenza di una CMS elevata non basta, da sola, a dimostrare l’usura: occorre la verifica autonoma con la CMS-soglia e la successiva compensazione col margine sugli interessi. Per la banca, la CMS resta un costo che non sfugge al controllo antiusura. Approfondimenti nella sezione Testo Unico Bancario.

Domande frequenti

La commissione di massimo scoperto conta per l’usura?

Sì. La CMS è un costo del credito e rileva ai fini del controllo antiusura. Per i rapporti ante 2010 si confronta in modo autonomo con la CMS-soglia (media aumentata della metà).

Una CMS alta basta a provare l’usura?

No. L’eventuale eccedenza della CMS rispetto alla sua soglia si compensa con il margine residuo tra gli interessi applicati e il tasso-soglia: c’è usura solo se permane uno sforamento complessivo.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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