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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 12 del 2002, che attribuisce all’Agenzia delle Entrate la competenza a irrogare sanzioni per l’impiego di lavoratori irregolari. La questione era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna nel corso di un giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa nei confronti di una s.n.c.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 12 del 2002, convertito con legge n. 73/2002, ha assegnato all’Agenzia delle Entrate il potere di irrogare le sanzioni amministrative per l’utilizzo di lavoratori in nero. La Commissione tributaria di Bologna ha dubitato che attribuire tale competenza a un organo tributario, anziché al competente organo ispettivo del lavoro, violasse il principio di uguaglianza.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce all’Agenzia delle Entrate la competenza sanzionatoria per l’impiego di lavoratori non in regola.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Pur non entrando nel merito, la decisione ha escluso che il rimettente avesse adeguatamente motivato la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, condizioni necessarie per un corretto investimento della Corte.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra in modo sufficiente come la norma impugnata incida concretamente sulla decisione del giudizio principale, non essendo sufficiente la mera enunciazione dell’irragionevolezza della scelta legislativa.

Domande e risposte

Chi irroga le sanzioni per lavoro irregolare?

In base al d.l. n. 12/2002, le sanzioni pecuniarie per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie erano irrogate dall’Agenzia delle Entrate. Successivamente, la competenza è stata attribuita alla Direzione provinciale del lavoro, oggi Ispettorato territoriale del lavoro.

Perché la Commissione tributaria ha sollevato la questione?

Il rimettente riteneva irragionevole attribuire a un organo tributario la competenza a irrogare sanzioni in materia di lavoro irregolare, materia tradizionalmente affidata agli organi ispettivi del lavoro. Questa scelta, secondo la Commissione, avrebbe violato il principio di uguaglianza.

In quale sede si impugna la cartella di pagamento per lavoro irregolare?

La sanzione per lavoratori irregolari, irrogata dall’Agenzia delle Entrate, era impugnabile davanti alla Commissione tributaria. Oggi, con l’attribuzione all’Ispettorato del lavoro, il ricorso va proposto al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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