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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Milano sull’art. 148, commi 11 e 16, del codice della strada. Il rimettente censurava l’uguale trattamento sanzionatorio riservato al sorpasso in colonna e ad altre infrazioni, ma aveva omesso di indicare quale specifica modalità di violazione fosse contestata nel giudizio a quo, rendendo impossibile valutare la rilevanza della questione.

Di cosa si tratta

Un automobilista aveva proposto opposizione a una sanzione amministrativa per aver effettuato un sorpasso vietato in prossimità di passaggi a livello o code (art. 148, commi 11 e 16, del codice della strada). Il Giudice di pace di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che equiparare sanzionalmente il sorpasso in colonna ad altre infrazioni più gravi (eccesso di velocità art. 142 c. 9 e mancato rispetto delle corsie art. 143 c. 12) violasse i principi di uguaglianza e ragionevolezza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 148, commi 11 e 16, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui punisce con la medesima sanzione principale e accessoria (sospensione della patente da uno a tre mesi) il sorpasso di veicoli in colonna e le infrazioni degli artt. 142, comma 9, e 143, comma 12, del codice.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente, pur censurando l’identico trattamento di ipotesi disomogenee, non ha precisato quale delle diverse modalità di violazione dell’art. 148, comma 11 fosse stata contestata al ricorrente nel giudizio a quo, così rendendo impossibile verificare la pretesa disomogeneità tra la fattispecie concreta e le altre infrazioni asseritamente trattate allo stesso modo.

Il principio

Il giudice rimettente che invoca un trattamento sanzionatorio ineguale deve descrivere con precisione la fattispecie concreta dedotta in giudizio. L’omissione di questo elemento, quando è proprio la distinzione tra diverse modalità dell’infrazione a fondare la censura di incostituzionalità, integra un difetto di motivazione sulla rilevanza che rende la questione inammissibile.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 148 del codice della strada?

Disciplina le norme di comportamento durante il sorpasso. Il comma 11 vieta di sorpassare veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione qualora sia necessario occupare la corsia opposta; il comma 16 prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Perché la questione era inammissibile?

Il rimettente non aveva specificato quale concreta modalità di violazione fosse contestata, rendendo impossibile valutare se la fattispecie del giudizio a quo fosse davvero «disomogenea» rispetto alle altre infrazioni paragonate.

Il legislatore può prevedere sanzioni identiche per infrazioni diverse?

La scelta e la quantificazione delle sanzioni rientra nella discrezionalità del legislatore. La Corte non può rimodularle con interventi additivi a contenuto fortemente creativo, salvo manifesta irragionevolezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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