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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata da tre TAR sull’art. 1, comma 8, lett. a), del d.l. n. 195/2002 (sanatoria lavoro extracomunitari), che escludeva dalla regolarizzazione i lavoratori stranieri con precedenti condanne penali. La questione era già stata esaminata e dichiarata non fondata dalla Corte.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 195/2002 («Bossi-Fini», sanatoria) consentiva ai datori di lavoro di regolarizzare i lavoratori extracomunitari in nero, ma escludeva chi avesse riportato condanne per determinati reati. Tre TAR avevano sollevato questione di legittimità per disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie di sanatoria.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002, n. 222, sollevata da TAR Veneto, TAR Puglia e TRGA Trentino Alto Adige in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: la questione era identica a quella già decisa con la sentenza n. 224 del 2005, che l’aveva ritenuta non fondata. La reiterazione di una questione identica già decisa è causa di manifesta inammissibilità.

Il principio

La reiterazione di una questione di legittimità costituzionale già decisa dalla Corte nel merito, senza addurre nuovi argomenti o profili, determina la manifesta inammissibilità della nuova questione.

Domande e risposte

Che cos’è la sanatoria del 2002 per i lavoratori extracomunitari?

Il d.l. n. 195/2002 (c.d. «emersione») consentiva ai datori di lavoro di dichiarare i rapporti di lavoro irregolari con lavoratori extracomunitari, regolarizzandone la posizione lavorativa e migratoria, previo pagamento di un contributo.

Perché venivano esclusi i lavoratori con precedenti penali?

La ratio era di sicurezza pubblica: evitare la regolarizzazione di soggetti che avessero già violato la legge penale. La Corte aveva già ritenuto non irragionevole questa scelta del legislatore.

Cosa succede se la stessa questione viene riproposta più volte?

Se la Corte ha già deciso una questione identica (stesso parametro, stesso oggetto, stessi profili), la riproposizione senza nuovi argomenti è manifestamente inammissibile.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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