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Con la sentenza n. 244/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 167 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena quando il sabotaggio rende le opere militari solo temporaneamente inservibili.
Di cosa si tratta
Il codice penale militare di pace punisce il militare che distrugge o rende inservibili navi, aeromobili, convogli, strade, depositi o altre opere militari. La norma trattava allo stesso modo due situazioni molto diverse: chi distrugge definitivamente l’opera e chi la rende inservibile solo in modo temporaneo. Eppure la gravita del fatto e l’offesa arrecata non sono identiche: un danno reversibile e meno grave di una distruzione definitiva. La Corte di cassazione, davanti a un procedimento penale per un fatto di sabotaggio temporaneo, ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole l’assenza di una attenuante per l’ipotesi meno grave. La Corte ha quindi dovuto valutare se l’equiparazione sanzionatoria tra danno definitivo e danno temporaneo violasse il principio di uguaglianza e la funzione della pena.
La questione di legittimita costituzionale
Era impugnato l’art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena quando il fatto rende le opere militari solo temporaneamente inservibili. La Corte di cassazione evocava il contrasto con gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza) e 27 (funzione della pena) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede la diminuzione di pena per l’ipotesi in cui il sabotaggio renda le opere militari solo temporaneamente inservibili. Equiparare, quanto alla pena, il danno definitivo e quello temporaneo e irragionevole, perche le due situazioni hanno una diversa gravita oggettiva.
Il principio
Trattare allo stesso modo, sul piano della pena, situazioni di gravita diversa viola il principio di uguaglianza-ragionevolezza. Quando il sabotaggio rende le opere militari solo temporaneamente inservibili, la minore offensivita del fatto impone una diminuzione di pena rispetto al danno definitivo.
Domande e risposte
Cosa cambia per chi commette un sabotaggio temporaneo?
Quando il fatto rende le opere solo temporaneamente inservibili, deve ora applicarsi una diminuzione di pena rispetto all’ipotesi del danno definitivo, in coerenza con la minore gravita.
Cos’e il codice penale militare di pace?
E il complesso di norme che disciplina i reati militari commessi in tempo di pace. Si applica ai militari per condotte attinenti al servizio e alla disciplina.
Perche la temporaneita del danno conta?
Perche un danno reversibile offende il bene protetto in misura minore rispetto a una distruzione definitiva: la Corte ha ritenuto irragionevole punire allo stesso modo fatti di gravita diversa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e ragionevolezza; divieto di trattare allo stesso modo situazioni diverse.
- Art. 27 della Costituzione – funzione e proporzionalita della pena.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.