Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 30 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina della detenzione domiciliare speciale nella parte in cui non consentiva al magistrato di sorveglianza di applicarla in via provvisoria e urgente, quando la permanenza in carcere del genitore arrechi un grave pregiudizio al figlio minore.
Di cosa si tratta
La detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies dell’ordinamento penitenziario) consente al genitore condannato di scontare la pena fuori dal carcere per prendersi cura del figlio in tenera età, anche quando la pena residua è superiore ai quattro anni che normalmente precludono la detenzione domiciliare ordinaria. Il problema sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Siena riguardava i tempi: per la detenzione domiciliare ordinaria la legge prevede che, nei casi urgenti, il magistrato possa disporre l’applicazione provvisoria della misura, in attesa della decisione collegiale del tribunale di sorveglianza; per la detenzione domiciliare speciale, invece, questo strumento d’urgenza non era previsto. Ne derivava che, in presenza di un pericolo immediato per il minore, il genitore doveva comunque attendere i tempi più lunghi della decisione del tribunale, restando nel frattempo in carcere. La posta in gioco era la tutela effettiva e tempestiva del minore.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui non prevedeva, a differenza della detenzione domiciliare ordinaria, l’applicazione provvisoria della misura da parte del magistrato di sorveglianza nei casi di urgenza. I parametri costituzionali invocati erano gli artt. 3, 27, terzo comma, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La questione è stata sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Siena.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione della detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare possa essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporne l’applicazione provvisoria. Si è così colmata una lacuna che, di fronte all’urgenza, lasciava il minore senza una tutela tempestiva.
Il principio
L’interesse del minore esige che, in caso di grave pregiudizio derivante dalla detenzione del genitore, esista uno strumento d’urgenza per applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare speciale, allo stesso modo di quanto già previsto per la detenzione domiciliare ordinaria. La mancanza di tale rimedio cautelare contrasta con la tutela dell’infanzia e della funzione rieducativa della pena.
Domande e risposte
Che cos’è la detenzione domiciliare speciale?
È una misura che permette al genitore condannato di scontare la pena a casa per accudire un figlio in tenera età, applicabile anche quando la pena residua supera i quattro anni, limite invece ostativo alla detenzione domiciliare ordinaria.
Che cosa cambia dopo questa sentenza?
Nei casi urgenti, il magistrato di sorveglianza può ora disporre in via provvisoria la detenzione domiciliare speciale, senza dover attendere la decisione del tribunale di sorveglianza, quando la permanenza in carcere del genitore danneggia gravemente il minore.
Perché era importante uno strumento d’urgenza?
Perché la tutela del minore non può attendere i tempi della decisione collegiale: un pregiudizio grave e immediato richiede una risposta rapida, già prevista per la misura ordinaria e ora estesa a quella speciale.
La sentenza riguarda solo le madri?
No. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, a determinate condizioni, anche al padre in funzione sostitutiva della madre impossibilitata; la pronuncia tutela in ogni caso l’interesse del minore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, per la disparità di trattamento rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria.
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, terzo comma, evocata dal rimettente.
- Art. 30 della Costituzione — diritto-dovere dei genitori di mantenere ed educare i figli.
- Art. 31 della Costituzione — protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù.
Vedi anche
- Art. 27 della Costituzione — responsabilità penale e funzione della pena.
- Art. 31 della Costituzione — tutela della famiglia e dell’infanzia.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.