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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 37 del d.lgs. n. 507/1993, che consente di adeguare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le tariffe dell’imposta sulla pubblicità. Il giudice rimettente aveva dubitato che ciò violasse la riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.).
Di cosa si tratta
L’imposta sulla pubblicità è un tributo locale disciplinato dal d.lgs. n. 507/1993. L’art. 37 consente al Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornare le relative tariffe con proprio decreto. La Commissione tributaria regionale per il Lazio aveva dubitato che affidare tale adeguamento a un atto dell’esecutivo violasse la riserva di legge dell’art. 23 della Costituzione, che richiede che le prestazioni patrimoniali imposte ai cittadini siano previste dalla legge.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in riferimento all’art. 23 della Costituzione, sostenendo che la norma attribuisse all’esecutivo una discrezionalità troppo ampia nell’adeguamento delle tariffe, senza che la legge avesse predeterminato i parametri entro cui tale discrezionalità potesse operare.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente non aveva sufficientemente dimostrato la rilevanza della questione nel giudizio principale, poiché esisteva un dubbio interpretativo preliminare — relativo alla procedura di approvazione comunale delle tariffe — che avrebbe dovuto essere risolto prima di accedere alla questione di costituzionalità.
Il principio
Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice deve risolvere ogni questione interpretativa pregiudiziale che potrebbe rendere irrilevante la questione stessa. L’omissione di questo passaggio determina l’inammissibilità dell’incidente di costituzionalità.
Domande e risposte
La riserva di legge in materia tributaria è assoluta o relativa?
La riserva ex art. 23 Cost. è considerata dalla Corte costituzionale come relativa: la legge deve fissare i presupposti e i criteri dell’imposizione, ma può demandare ad atti secondari la determinazione di dettagli tecnici, come l’aggiornamento delle tariffe.
Perché la questione è inammissibile e non infondata?
Perché esisteva un’incertezza interpretativa sul funzionamento del meccanismo di adeguamento tariffario: se il d.P.C.m. avesse bisogno di un atto deliberativo del Comune per produrre effetti, la questione sarebbe divenuta rilevante solo in certe circostanze e il giudice avrebbe dovuto chiarire prima questa questione.
L’imposta sulla pubblicità esiste ancora?
No. Il d.lgs. n. 507/1993 è stato abrogato e sostituito dall’IMU e poi dall’imposta municipale unica. Il canone unico patrimoniale (d.lgs. n. 160/2019) ha successivamente sostituito l’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Norme collegate
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte
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