Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Lombardia n. 19/2001 sulle attività a rischio di incidenti rilevanti. La disciplina rientra in materie di competenza concorrente regionale (tutela della salute, governo del territorio) e la Regione poteva adottare standard più rigorosi di quelli statali.

Di cosa si tratta

La legge regionale lombarda n. 19/2001 imponeva alle aziende a rischio di incidenti rilevanti obblighi più stringenti rispetto alla disciplina statale (d.lgs. 334/1999 di attuazione della direttiva «Seveso II»): soglie più basse per l’obbligo di redigere il rapporto preliminare di sicurezza, elementi aggiuntivi del rapporto e obblighi di scheda valutativa anche per modifiche senza aggravio di rischio. Il Governo impugnò la legge regionale per invasione della competenza statale esclusiva in materia di «sicurezza» e «tutela dell’ambiente».

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, e 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e s), della Costituzione, assumendo che la disciplina delle attività a rischio di incidenti rilevanti appartenga alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso non fondato. La materia non rientra nella «sicurezza pubblica» ex art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., che ha significato restrittivo (prevenzione dei reati e ordine pubblico). Essa afferisce invece alla «tutela dell’ambiente» (lett. s)), che però è una competenza trasversale che si intreccia con materie di competenza regionale concorrente (tutela della salute, governo del territorio, protezione civile). Ne consegue che la Regione poteva legittimamente adottare una disciplina più rigorosa nell’ambito delle proprie competenze concorrenti, purché nel rispetto dei principi fondamentali statali.

Il principio

La «tutela dell’ambiente» ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. è una competenza trasversale dello Stato che non esclude interventi regionali nelle materie concorrenti funzionalmente collegate (salute, governo del territorio). Le Regioni possono pertanto adottare standard di sicurezza più elevati di quelli statali in ambiti che incidono su loro competenze concorrenti, senza che ciò si traduca in violazione della riserva statale.

Domande e risposte

La Regione può fissare limiti più severi dello Stato in materia ambientale?

Sì, quando la disciplina incide su materie di competenza regionale concorrente (salute, governo del territorio) la Regione può prevedere standard più rigorosi, purché non contraddica i principi fondamentali della legislazione statale.

Cosa si intende per competenza «trasversale» in materia ambientale?

La tutela dell’ambiente non costituisce una materia in senso tecnico con confini netti, ma un valore che si intreccia con altre competenze (salute, urbanistica, lavoro). Lo Stato fissa gli standard uniformi nazionali, ma le Regioni possono intervenire nei profili che attengono alle loro materie.

Cosa dice la direttiva «Seveso II» citata nella sentenza?

La direttiva 96/82/CE (c.d. «Seveso II»), attuata dal d.lgs. 334/1999, disciplina la prevenzione degli incidenti rilevanti in stabilimenti che trattano sostanze pericolose, imponendo obblighi di notifica, rapporti di sicurezza e piani di emergenza per proteggere la salute e l’ambiente.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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