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Materia: Civile — dichiarazione giudiziale di paternità e prova · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 13 dicembre 2018, n. 32308
- Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità nessuno può essere costretto con la forza a sottoporsi al prelievo per il test del DNA.
- Ma il rifiuto ingiustificato di sottoporsi all’esame è valutabile dal giudice come argomento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
- Unito agli altri elementi, quel rifiuto può portare al riconoscimento della paternità, vista l’altissima attendibilità scientifica del test.
Il caso
In un giudizio volto ad accertare la paternità naturale, il presunto padre rifiuta di sottoporsi al prelievo ematico necessario per l’esame del DNA, senza addurre una giustificazione adeguata. Si pone allora la questione di quale valore il giudice possa attribuire a questo rifiuto: può trarne conseguenze a sfavore di chi si sottrae?
La decisione
La Corte ribadisce un principio ormai consolidato. Da un lato, il prelievo ematico non può essere coattivamente imposto: la libertà personale impedisce di costringere fisicamente qualcuno all’esame. Dall’altro, nulla impedisce al giudice di valutare il rifiuto ingiustificato di sottoporsi al test come comportamento processuale rilevante, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile, che consente di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti.
Data l’elevatissima attendibilità dell’indagine genetica, il rifiuto ingiustificato assume un significato particolarmente pregnante: il giudice può fondare il proprio convincimento sulla sussistenza del rapporto di filiazione anche valorizzando, insieme agli altri elementi di causa, la sottrazione all’esame. La Corte ricorda inoltre che l’art. 269 c.c. consente di accertare la paternità sulla base del solo dato biologico, indipendentemente dalla volontà contraria del presunto padre.
Il principio di diritto
Nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità il prelievo per il test del DNA non è coercibile, ma il rifiuto ingiustificato del presunto padre di sottoporvisi costituisce un comportamento valutabile dal giudice come argomento di prova ex art. 116 c.p.c.: unito agli altri elementi, e data l’alta attendibilità scientifica dell’esame, può condurre all’accertamento della paternità.
Implicazioni pratiche
Per chi promuove l’azione, la pronuncia è rassicurante: il presunto padre non può «mettersi al riparo» semplicemente rifiutando il test, perché la sua renitenza si ritorce contro di lui sul piano probatorio. Per chi è convenuto, è importante sapere che un rifiuto deve essere adeguatamente giustificato per non essere letto come indizio sfavorevole. Il principio è oggi centrale anche nelle azioni di disconoscimento, dove l’esame genetico è divenuto la prova principale. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Possono obbligarmi a fare il test del DNA in una causa di paternità?
No, non si può imporre coattivamente il prelievo. Ma il rifiuto ingiustificato è valutato dal giudice come argomento di prova a tuo sfavore.
Il solo rifiuto basta a dichiarare la paternità?
Il rifiuto va valutato insieme agli altri elementi di causa; data l’alta attendibilità del test, può però risultare decisivo nel formare il convincimento del giudice.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 13 dicembre 2018, n. 32308.
- Art. 269 del Codice civile (dichiarazione giudiziale di paternità); art. 116, comma 2, del Codice di procedura civile (argomenti di prova).
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