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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2017 sul rendiconto generale per l’esercizio 2013 e, in via consequenziale, dell’intera legge. Alla base, l’infedele rappresentazione del risultato di amministrazione e il mancato corretto accertamento dei residui.

Di cosa si tratta

La legge regionale abruzzese n. 16 del 2017 approvava il rendiconto generale per l’esercizio 2013, con il conto finanziario e il conto del patrimonio. La Corte dei conti aveva rilevato che il risultato di amministrazione era stato costruito attraverso operazioni contabili non corrette, in particolare con un riaccertamento dei residui attivi e passivi non affidabile e con avanzi ottenuti in modo distorsivo.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 1, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2017, per violazione dei principi costituzionali in materia di equilibrio di bilancio e corretta tenuta dei conti pubblici. La questione si inseriva nel solco già tracciato dalla sentenza n. 89 del 2017, relativa alla medesima Regione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità delle residue disposizioni della stessa legge regionale n. 16 del 2017.

Il principio

Il rendiconto regionale deve fondarsi su una corretta e fedele rappresentazione del risultato di amministrazione, basata sull’esatta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi. Un risultato infedele si riverbera «a cascata» sugli esercizi successivi, compromettendo in modo durevole l’equilibrio del bilancio: per questo la legge che lo recepisce è costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Perché il rendiconto della Regione Abruzzo è stato dichiarato illegittimo?

Perché il risultato di amministrazione era stato determinato attraverso operazioni contabili non corrette, senza un’esatta ricognizione dei residui attivi e passivi, alterando la veridicità dei conti regionali.

Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?

È il potere della Corte (art. 27 legge n. 87/1953) di estendere la dichiarazione di illegittimità ad altre disposizioni connesse a quelle impugnate: qui, all’intera legge regionale.

Perché conta l’accertamento dei residui?

Perché la ricognizione annuale dei residui consente di individuare crediti inesigibili, debiti prescritti e poste da correggere: senza di essa il rendiconto non può essere veritiero né approvabile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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