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Con sentenza n. 44/2003 la Corte costituzionale dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo della servitù coattiva di elettrodotto stabilita dall’art. 119 del t.u. acque e impianti elettrici (r.d. n. 1775/1933) e dall’art. 1056 del codice civile.
Di cosa si tratta
L’art. 119 del r.d. n. 1775/1933 e l’art. 1056 c.c. impongono a ogni proprietario di consentire il passaggio sul proprio fondo di condutture elettriche aeree o sotterranee a favore di chi ne abbia ottenuto l’autorizzazione. Si tratta di una servitù coattiva: il proprietario non può opporsi, può solo chiedere un indennizzo. I promotori del referendum chiedevano l’abrogazione di questa disciplina.
La questione di legittimità costituzionale
Giudizio di ammissibilità referendaria ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge cost. n. 1/1953. La Corte esamina la richiesta di referendum abrogativo dell’art. 119 del r.d. n. 1775/1933 e dell’art. 1056 c.c.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara ammissibile la richiesta di referendum. Le norme da abrogare sono chiaramente individuate, il quesito è omogeneo e comprensibile, e l’abrogazione non riguarda materie escluse dall’art. 75 della Costituzione. L’eventuale abrogazione non produrrebbe un vuoto normativo irrazionale, posto che rimarrebbero applicabili le norme generali sull’espropriazione e le servitù volontarie.
Il principio
La servitù coattiva di elettrodotto è abrogabile per via referendaria: la sua soppressione non priva il sistema giuridico di una disciplina indispensabile, poiché resterebbe operativo il diritto comune sull’uso e la disponibilità dei fondi privati, con la possibilità per il legislatore di introdurre una nuova disciplina delle servitù a favore delle reti energetiche.
Domande e risposte
Cos’è la servitù coattiva di elettrodotto?
È il diritto che la legge attribuisce ai gestori di reti elettriche di passare con le proprie linee (aeree o interrate) attraverso la proprietà privata, senza il consenso del proprietario. Il titolare del fondo ha diritto a un indennizzo ma non può impedire il passaggio se l’autorità competente ha rilasciato l’autorizzazione.
Cosa succederebbe se il referendum abrogasse queste norme?
L’obbligo legale di subire il passaggio degli elettrodotti verrebbe meno. Chi volesse costruire nuove linee elettriche dovrebbe o ottenere il consenso del proprietario del fondo o ricorrere all’espropriazione per pubblica utilità, con le relative garanzie procedimentali e risarcitorie.
Il referendum si è poi svolto?
La sentenza riguarda il solo giudizio di ammissibilità. Per verificare se il referendum si sia svolto e con quale esito, occorre consultare i dati del Ministero dell’interno sulle consultazioni referendarie del 2003.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza normativa e tutela della proprietà
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.