Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 546, comma 1, c.p.c., che limita gli obblighi del terzo pignorato all’importo del credito precettato più la metà. La norma è ragionevole: bilancia l’interesse del creditore procedente con la necessità di non immobilizzare risorse eccedenti del terzo.

Di cosa si tratta

Un avvocato aveva pignorato presso la banca tesoriera del Comune di Pozzuoli un credito di circa 800 euro vantato verso il Comune. La banca, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., aveva vincolato solo la somma precettata più la metà, ma questa risultava insufficiente a coprire sia il capitale sia le spese di esecuzione. Il giudice dell’esecuzione aveva sollevato questione di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli censurava l’art. 546, comma 1, c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., lamentando che il limite del «credito precettato + metà» non copre le spese di esecuzione, costringendo il creditore a promuovere un secondo pignoramento, con rischio di una spirale senza fine.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata. Il meccanismo del «credito precettato + metà» è il risultato di una scelta discrezionale del legislatore che bilancia interessi contrapposti: tutela del creditore procedente e tutela del terzo pignorato, che non deve vedersi immobilizzare somme eccessive. Il problema concreto dei costi dell’esecuzione non rende la norma irragionevole, anche perché le spese di esecuzione sono caricate dal creditore e recuperabili. L’art. 97 Cost. non riguarda la disciplina della giurisdizione.

Il principio

Il legislatore può discrezionalmente fissare un limite agli importi che il terzo pignorato deve vincolare, purché il bilanciamento tra gli interessi del creditore e quelli del terzo non sia manifestamente irragionevole. La circostanza che il limite non copra sempre le spese processuali non rende la norma incostituzionale.

Domande e risposte

Come funziona il pignoramento presso terzi?

Il creditore (pignorante) notifica l’atto di pignoramento al terzo (ad esempio una banca) che detiene somme dovute al debitore. Il terzo deve dichiarare quanto deve al debitore e vincolare l’importo del credito precettato aumentato della metà, fino alla conclusione del procedimento.

Perché il limite «credito + metà» può creare problemi pratici?

Se il credito da recuperare è piccolo ma le spese legali e di esecuzione sono relativamente elevate, l’importo vincolato potrebbe non bastare a soddisfare sia il capitale sia le spese. In questo caso il creditore dovrebbe avviare un nuovo pignoramento, con ulteriori costi, rischiando una spirale.

Il problema è stato poi risolto dal legislatore?

La Corte non interviene sulla disciplina ma conferma la sua costituzionalità; eventuali correttivi spettano al legislatore, il quale può modulare il moltiplicatore o prevedere che le spese di esecuzione vadano calcolate nell’importo vincolato.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.