Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 55/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla presunzione di reddito che esclude dal patrocinio a spese dello Stato chi è condannato per certi reati, sollevate dal Tribunale di Firenze.

Di cosa si tratta

Il patrocinio a spese dello Stato garantisce la difesa ai non abbienti. L’art. 76, comma 4-bis, del Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) introduce, per i condannati per determinati reati, una presunzione sul superamento dei limiti di reddito, che può precludere l’ammissione al beneficio. Il Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimità di questa presunzione, ritenuta operante senza limiti di tempo, sotto i profili dell’eguaglianza e del diritto di difesa. In gioco c’era l’effettività del diritto di difesa per i non abbienti, anche di chi ha precedenti per certi reati. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni per come erano impostate, lasciando la disciplina invariata.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: non si è pronunciata sul merito, avendo riscontrato difetti nella loro impostazione. La disciplina resta in vigore.

Il principio

L’inammissibilità lascia inalterata la presunzione di reddito che condiziona il patrocinio a spese dello Stato per i condannati di certi reati; il dubbio potrà essere riproposto in un giudizio meglio impostato.

Domande e risposte

Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

È l’istituto che assicura la difesa tecnica gratuita ai cittadini non abbienti, garanzia dell’art. 24, terzo comma, Cost.

La presunzione di reddito resta in vigore?

Sì. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi sul merito.

Su quali parametri si fondava la censura?

Sull’eguaglianza (art. 3 Cost.) e sul diritto di difesa dei non abbienti (art. 24, commi secondo e terzo, Cost.).

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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