Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 55/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla presunzione di reddito che esclude dal patrocinio a spese dello Stato chi è condannato per certi reati, sollevate dal Tribunale di Firenze.
Di cosa si tratta
Il patrocinio a spese dello Stato garantisce la difesa ai non abbienti. L’art. 76, comma 4-bis, del Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) introduce, per i condannati per determinati reati, una presunzione sul superamento dei limiti di reddito, che può precludere l’ammissione al beneficio. Il Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimità di questa presunzione, ritenuta operante senza limiti di tempo, sotto i profili dell’eguaglianza e del diritto di difesa. In gioco c’era l’effettività del diritto di difesa per i non abbienti, anche di chi ha precedenti per certi reati. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni per come erano impostate, lasciando la disciplina invariata.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: non si è pronunciata sul merito, avendo riscontrato difetti nella loro impostazione. La disciplina resta in vigore.
Il principio
L’inammissibilità lascia inalterata la presunzione di reddito che condiziona il patrocinio a spese dello Stato per i condannati di certi reati; il dubbio potrà essere riproposto in un giudizio meglio impostato.
Domande e risposte
Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?
È l’istituto che assicura la difesa tecnica gratuita ai cittadini non abbienti, garanzia dell’art. 24, terzo comma, Cost.
La presunzione di reddito resta in vigore?
Sì. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi sul merito.
Su quali parametri si fondava la censura?
Sull’eguaglianza (art. 3 Cost.) e sul diritto di difesa dei non abbienti (art. 24, commi secondo e terzo, Cost.).
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — ai commi secondo e terzo garantisce il diritto di difesa e il patrocinio dei non abbienti, cuore della censura.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.