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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, commi 1 e 4, e 442, comma 1, c.p.p., per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio principale.
Di cosa si tratta
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Viterbo, nel corso di un giudizio abbreviato, aveva sollevato questione sulla disciplina che, secondo il rimettente, impedirebbe alla parte civile non consenziente al rito abbreviato di chiedere la condanna dell’imputato al pagamento delle spese di lite, e al giudice di provvedere in tal senso.
La questione di legittimità costituzionale
Gli artt. 441, commi 1 e 4, e 442, comma 1, del codice di procedura penale erano censurati in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per irragionevole preclusione del diritto della parte civile di ottenere il rimborso delle spese processuali quando non abbia accettato il rito abbreviato. Il giudice rimettente era il GUP del Tribunale di Viterbo.
La decisione della Corte
La Corte rileva che il rimettente ha affermato la rilevanza della questione in modo del tutto apodittico, senza motivarla. In particolare, non risulta dall’ordinanza che la parte civile avesse effettivamente chiesto, al termine del giudizio abbreviato, una statuizione limitata alle sole spese processuali. In assenza di tale richiesta, la questione non avrebbe influenza sull’esito del giudizio, e la manifesta inammissibilità s’impone.
Il principio
La questione incidentale di legittimità costituzionale è ammissibile solo se la norma censurata deve essere effettivamente applicata nel giudizio principale (rilevanza). Il giudice rimettente deve motivare tale presupposto in modo specifico e non apodittico, pena l’inammissibilità manifesta della questione.
Domande e risposte
Cosa si intende per “rilevanza” della questione di legittimità costituzionale?
La rilevanza richiede che la norma impugnata debba essere effettivamente applicata nel giudizio a quo per definire la controversia. Se la norma censurata non incide sull’esito del giudizio, la questione è irrilevante e dunque inammissibile.
La parte civile che non accetta il rito abbreviato può comunque partecipare al processo?
Sì, ma con effetti ridotti: la non accettazione del rito abbreviato da parte della parte civile esclude il giudicato penale nel successivo giudizio civile di danno e impedisce alla parte civile di impugnare la sentenza (artt. 651, 652 e 576 c.p.p.).
Perché la questione è inammissibile e non infondata?
Perché il difetto di motivazione sulla rilevanza impedisce alla Corte di esaminare il merito. Non vi è certezza che la norma censurata avrebbe dovuto essere applicata, quindi il giudizio non può progredire.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di agire in giudizio, parametro invocato
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