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La Corte ha dichiarato illegittima la legge della Regione Toscana n. 50/2004 sulle libere professioni intellettuali, che istituiva coordinamenti regionali degli Ordini e Collegi professionali e una Commissione regionale delle professioni. La disciplina degli Ordini professionali e dell’ordinamento civile è materia di competenza esclusiva statale.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva adottato la legge n. 50/2004 per regolare il rapporto tra Regione e le professioni intellettuali regolamentate (quelle organizzate in Ordini e Collegi). La legge prevedeva la costituzione di “coordinamenti regionali” degli Ordini e Collegi professionali con autonomia organizzativa e finanziaria, e istituiva una Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali. Il Presidente del Consiglio ha impugnato le principali disposizioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 2, 3 e 4 della legge in riferimento agli artt. 33 e 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione. La censura principale riguardava la creazione di strutture operative degli Ordini con autonomia finanziaria: ciò interferiva con l’ordinamento degli enti pubblici nazionali (Ordini e Collegi) e con la materia dell’ordinamento civile, entrambe di competenza esclusiva statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, e ha applicato l’art. 27 legge n. 87/1953 per dichiarare illegittima anche la restante parte della legge, in quanto strettamente connessa alle disposizioni annullate. Gli Ordini e Collegi professionali sono enti pubblici nazionali la cui organizzazione è riservata alla legge statale.
Il principio
La disciplina degli Ordini professionali — enti pubblici nazionali — è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. g) (ordinamento degli enti pubblici nazionali) e lett. l) (ordinamento civile). Le Regioni non possono istituire strutture interne agli Ordini né creare organismi di coordinamento regionale delle professioni regolamentate senza violare tali competenze esclusive.
Domande e risposte
Perché gli Ordini professionali non possono essere regolati dalle Regioni?
Gli Ordini e Collegi professionali (avvocati, medici, ingegneri, ecc.) sono enti pubblici nazionali la cui istituzione, organizzazione e funzioni sono disciplinate da leggi statali. La loro struttura nazionale unitaria è incompatibile con una frammentazione regionale che altererebbe la parità di trattamento dei professionisti su tutto il territorio nazionale.
Le Regioni non hanno nessuna competenza sulle professioni?
Le Regioni hanno competenza concorrente in alcune materie connesse alle professioni (es. formazione professionale, tutela della salute per i professionisti sanitari). Ma non possono incidere sull’organizzazione interna degli Ordini né sulle condizioni di accesso alle professioni regolamentate, che rimangono di competenza esclusiva statale.
Cos’è l’“estensione” ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953?
L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di dichiarare l’illegittimità di disposizioni non direttamente impugnate ma la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla pronuncia sulle norme effettivamente censurate. Nel caso della legge toscana, la Commissione regionale delle professioni e le altre disposizioni erano talmente connesse agli artt. 2-4 da cadere automaticamente con essi.
Norme collegate
- Art. 33 della Costituzione — libertà della scienza, dell’arte e dell’insegnamento; requisiti professionali
- Art. 117 della Costituzione — ordinamento degli enti pubblici nazionali e ordinamento civile come competenza esclusiva statale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.