Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 35 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale in tema di nuove contestazioni nel dibattimento.
Di cosa si tratta
Gli artt. 516 e 517 c.p.p. disciplinano le nuove contestazioni che il pubblico ministero può formulare nel corso del dibattimento, quando emerge un fatto diverso o un reato connesso. Il giudice rimettente dubitava della loro legittimità costituzionale in relazione alla posizione dell’imputato.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Novara nel corso di un procedimento penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Si tratta di una pronuncia processuale: i vizi dell’atto introduttivo o la formulazione delle questioni hanno impedito un esame nel merito, senza che la Corte si sia pronunciata sulla fondatezza dei dubbi sollevati.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale può essere dichiarata manifestamente inammissibile quando non sono soddisfatti i requisiti necessari per il suo esame nel merito. In tali casi la Corte non valuta se la norma sia o meno conforme alla Costituzione, ma si arresta sul piano dell’ammissibilità.
Domande e risposte
Cosa sono le nuove contestazioni dibattimentali?
Sono le contestazioni con cui, nel corso del dibattimento, il pubblico ministero può modificare l’imputazione o contestare un fatto diverso o un reato connesso, secondo gli artt. 516 e 517 c.p.p.
La Corte ha deciso nel merito?
No. Ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, quindi non si è pronunciata sulla loro fondatezza.
Cosa comporta l’inammissibilità?
Comporta che la norma resta in vigore immutata e che la questione potrebbe, in astratto, essere riproposta da altro giudice in termini diversi e con un percorso argomentativo adeguato.
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