Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, nella parte in cui introduceva l’art. 77, comma 3-quinquies, della legge reg. n. 18 del 2005 in materia di occupazione e qualità del lavoro. Ha respinto le censure sulle altre disposizioni impugnate.

Di cosa si tratta

La legge multisettoriale del Friuli-Venezia Giulia conteneva varie disposizioni, tra cui una norma in materia di occupazione e tutela del lavoro e altre norme su ambiti diversi. Il Governo le ha impugnate ritenendo che alcune di esse invadessero competenze statali o contrastassero con la Costituzione e con lo Statuto speciale regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 14, 45, comma 1, lettera b), 74, comma 3, e 88 (introduttivo dell’art. 77, comma 3-quinquies, della legge reg. n. 18 del 2005) della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo (lettere a, b, m, s) e terzo, della Costituzione, nonché all’art. 5, n. 16), dello Statuto speciale regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 77, comma 3-quinquies, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall’art. 88 della legge reg. n. 9 del 2019; ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 14 e non fondate le questioni sugli artt. 45, comma 1, lettera b), e 74, comma 3.

Il principio

Anche la Regione a Statuto speciale, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di occupazione e lavoro, deve rispettare il riparto fissato dall’art. 117 Cost. e i limiti statutari; la norma regionale che esorbita da tali limiti è costituzionalmente illegittima, mentre le altre disposizioni, se interpretate conformemente, restano valide.

Domande e risposte

Quale disposizione è stata annullata?

L’art. 77, comma 3-quinquies, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall’art. 88 della legge reg. n. 9 del 2019, in materia di occupazione e qualità del lavoro.

Tutte le norme impugnate sono cadute?

No. Le questioni sugli artt. 14, 45, comma 1, lettera b), e 74, comma 3, sono state dichiarate non fondate (in un caso nei sensi di cui in motivazione).

La Regione a Statuto speciale ha competenze illimitate sul lavoro?

No. Anche le Regioni speciali devono rispettare il riparto di competenze dell’art. 117 Cost. e i limiti dello Statuto; superarli rende la norma incostituzionale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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