Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale dichiara in parte illegittimo l’art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018 sul noleggio con conducente (NCC): cade l’obbligo di iniziare e terminare ogni servizio presso la rimessa, con rientro alla stessa. Restano legittimi gli altri obblighi (prenotazione e foglio di servizio).
Di cosa si tratta
La disciplina del trasporto non di linea (taxi e NCC) è da anni al centro di interventi controversi. Il d.l. n. 135 del 2018 aveva reintrodotto, tra l’altro, l’obbligo per gli NCC di rientrare in rimessa dopo ogni corsa. La Regione Calabria ha impugnato la disciplina, ritenendola lesiva delle competenze regionali e della concorrenza.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati più commi dell’art. 10-bis del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 117, 118 e 120 della Costituzione e al diritto UE. Ricorrente: la Regione Calabria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato illegittimo l’obbligo di iniziare e terminare ogni servizio NCC presso la rimessa, con rientro alla stessa (art. 10-bis, comma 1, lettere e ed f, e comma 9), perché non proporzionato agli obiettivi di tutela della concorrenza. Ha invece dichiarato non fondate le censure sugli altri obblighi (prenotazione presso la sede e foglio di servizio) e inammissibili le restanti questioni per difetto di motivazione sulla ridondanza.
Il principio
L’obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio NCC eccede i limiti di adeguatezza e proporzionalità della competenza statale «trasversale» in materia di tutela della concorrenza e comprime ingiustificatamente il mercato; gli altri obblighi organizzativi restano invece legittimi.
Domande e risposte
Cosa è stato dichiarato incostituzionale?
L’obbligo per gli NCC di iniziare e terminare ogni servizio presso la rimessa, con rientro alla stessa dopo ogni corsa.
Quali obblighi restano in vigore?
Quelli sulla prenotazione presso la sede o la rimessa, anche con strumenti tecnologici, e sulla tenuta del foglio di servizio.
Perché alcune censure sono inammissibili?
Perché la Regione non ha motivato adeguatamente come la lamentata violazione si ripercuotesse sulle proprie competenze (ridondanza).
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata invocata sul vincolo di prenotazione
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze e tutela della concorrenza
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza della disciplina impugnata
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