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La Corte esamina norme che incidono sulla libertà di iniziativa economica, verificando la conformità agli artt. 3 e 41 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità delle restrizioni introdotte.

Di cosa si tratta

La sentenza affronta la legittimità costituzionale di disposizioni che pongono limiti o condizioni all’esercizio dell’attività economica privata, verificando se le restrizioni siano giustificate dall’utilità sociale o dalla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

La questione di legittimità costituzionale

Le norme impugnate sono state censurate in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione: il primo garantisce il principio di uguaglianza, il secondo riconosce la libertà di iniziativa economica privata e ne stabilisce i limiti.

La decisione della Corte

La Corte ha verificato se le restrizioni all’iniziativa economica fossero giustificate da finalità di utilità sociale, sicurezza o dignità umana, e se fossero proporzionate agli obiettivi perseguiti.

Il principio

La libertà di iniziativa economica può essere limitata solo per motivi di utilità sociale, sicurezza, libertà e dignità umana (art. 41, co. 2 e 3 Cost.); le restrizioni devono essere ragionevoli e proporzionate.

Domande e risposte

L’art. 41 Cost. tutela qualsiasi attività economica?

Sì, ma non in modo assoluto: la libertà di impresa può essere limitata per ragioni di utilità sociale e nel rispetto dei principi di sicurezza, libertà e dignità umana.

Cosa significa “utilità sociale”?

È un concetto ampio che ricomprende la tutela dell’ambiente, della salute, dei consumatori e di altri interessi collettivi: il legislatore ha ampia discrezionalità nella sua individuazione.

Quando una restrizione all’impresa è incostituzionale?

Quando è sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, quando non ha alcuna giustificazione razionale, o quando comprime irragionevolmente la libertà economica senza alcun beneficio collettivo.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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