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Con ordinanza, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, non avendo il giudice rimettente adeguatamente motivato il nesso tra la norma impugnata e il caso concreto.
Di cosa si tratta
L’ordinanza si occupa di una questione di legittimità costituzionale che la Corte ha dichiarato inammissibile perché il giudice rimettente non ha dimostrato in modo convincente che la decisione del giudizio dipendesse dall’applicazione della norma impugnata.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice rimettente aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ma la Corte ha rilevato un difetto di rilevanza: la norma impugnata non era applicabile nel giudizio principale o non ne condizionava l’esito.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza, ossia perché mancava il presupposto che la questione fosse “rilevante” nel giudizio principale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87/1953.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se la norma impugnata deve essere applicata nel giudizio principale e se la sua eventuale incostituzionalità inciderebbe sull’esito di quel giudizio: è il requisito della “rilevanza”.
Domande e risposte
Cosa si intende per “rilevanza” della questione?
La questione è rilevante quando il giudice non può definire il giudizio principale senza applicare la norma impugnata, e quando la decisione dipende dall’esito del giudizio costituzionale.
La manifesta inammissibilità è definitiva?
No: il giudice rimettente può sollevare nuovamente la questione motivando adeguatamente la rilevanza, oppure motivare diversamente il nesso tra norma impugnata e giudizio.
Chi controlla la rilevanza?
La Corte Costituzionale: essa verifica d’ufficio che il giudice rimettente abbia adeguatamente illustrato la rilevanza della questione nell’ordinanza di rimessione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
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