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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 52, 63 e 64 del d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui attribuiscono al giudice di pace la competenza sulle lesioni colpose gravi da incidenti stradali.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 274/2000 ha attribuito al giudice di pace la competenza penale per il reato di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Le sanzioni previste comprendono la permanenza domiciliare, anziché la reclusione applicata dal tribunale. In un procedimento relativo a lesioni gravi causate da un motociclista in “impennamento”, la Corte di cassazione aveva dubitato della costituzionalità di tale sistema.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 52, 63 e 64 del d.lgs. n. 274/2000 in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 Cost., nella parte in cui attribuiscono al giudice di pace con pena di permanenza domiciliare fattispecie che il rimettente riteneva meritevoli di pena detentiva più severa. Relatore Paolo Maddalena; camera di consiglio del 3 dicembre 2008.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate. La scelta di attribuire al giudice di pace determinate fattispecie penali, con il correlato sistema sanzionatorio, rientra nella discrezionalità del legislatore. Le sanzioni alternative alla detenzione previste dal d.lgs. n. 274/2000 non violano il principio di rieducazione della pena né il diritto alla salute.
Il principio
La competenza del giudice di pace sulle lesioni colpose stradali e il relativo sistema sanzionatorio (permanenza domiciliare) non violano gli artt. 3, 27 e 32 Cost.: la modulazione della risposta penale è affidata alla discrezionalità del legislatore.
Domande e risposte
Quali reati sono attribuiti al giudice di pace in materia stradale?
Il d.lgs. n. 274/2000 attribuisce al giudice di pace, tra l’altro, il reato di lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 590 c.p.), con la previsione di sanzioni quali la permanenza domiciliare.
Cosa si intende per permanenza domiciliare?
La permanenza domiciliare è una sanzione penale non detentiva che obbliga il condannato a rimanere nel proprio domicilio per un certo numero di ore al giorno o in giorni determinati (di solito sabato e domenica), senza comportare la carcerazione.
Può la vittima di lesioni gravi stradali ottenere il risarcimento del danno?
Sì. Anche nel processo davanti al giudice di pace la parte civile può costituirsi e ottenere la condanna al risarcimento del danno, come avvenuto nel caso concreto in cui la Corte di cassazione aveva sollevato la questione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza nella distinzione tra fattispecie penali
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena
- Art. 32 della Costituzione — Diritto alla salute
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