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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio sulla legge forestale della Sardegna. La Regione ha modificato le norme contestate nel senso chiesto dal Governo, che ha poi rinunciato al ricorso; in assenza di costituzione della Regione, il processo si estingue.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge forestale della Regione Sardegna del 2016, ritenendole in contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 6, comma 4, 8, comma 3, 19, comma 2, e 44, comma 5, della legge della Regione Sardegna 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione ha modificato le norme nel senso indicato dal Governo (legge reg. n. 16 del 2016) e l’Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato al ricorso; non essendosi la Regione costituita in giudizio, la rinuncia determina l’estinzione del processo.
Il principio
Nei giudizi in via principale, se la parte resistente non si è costituita, la rinuncia al ricorso del ricorrente determina l’estinzione del processo, senza necessità di accettazione.
Domande e risposte
La legge forestale è stata dichiarata incostituzionale?
No. Il giudizio si è chiuso con estinzione, senza esame del merito.
Perché il processo si è estinto?
Perché la Regione ha modificato le norme contestate e il Governo ha rinunciato al ricorso; la Regione non si era costituita.
Le norme originarie sono ancora in vigore?
No: erano state modificate dalla stessa Regione nel senso richiesto dal Governo prima della decisione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: tutela dell’ambiente e del paesaggio riservata allo Stato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.