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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle opinioni del deputato Vittorio Sgarbi, che aveva definito i magistrati Colombo, Davigo e Greco “assassini”, annullando la relativa deliberazione parlamentare per assenza del nesso funzionale.

Di cosa si tratta

Nel 1994 il deputato Vittorio Sgarbi rilasciò dichiarazioni ai quotidiani in cui definiva “assassini” i magistrati Colombo, Davigo e Greco. I magistrati agirono per risarcimento danni. La Camera dei deputati deliberò l’insindacabilità, discostandosi dalla proposta della Giunta per le autorizzazioni. Il Tribunale di Milano sollevò conflitto di attribuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano, prima sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione contro la deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2000 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse da Vittorio Sgarbi, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il conflitto: le dichiarazioni di Sgarbi, apparse sui giornali, non presentavano il nesso funzionale con l’attività parlamentare richiesto dall’art. 68 Cost. Si trattava di affermazioni diffamatorie prive di qualsiasi corrispondenza con atti parlamentari tipici. La deliberazione della Camera è stata annullata.

Il principio

Le dichiarazioni rese da un parlamentare ai mezzi di comunicazione non godono di insindacabilità se non vi è una corrispondenza sostanziale con atti parlamentari tipici precedentemente compiuti. La Camera non può liberamente estendere la garanzia al di là di questo limite.

Domande e risposte

Cosa deve esserci tra le dichiarazioni del parlamentare e la sua attività istituzionale?

Ci deve essere un nesso funzionale: le dichiarazioni extra-parlamentari devono costituire la divulgazione all’esterno di opinioni già espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con sostanziale corrispondenza di contenuto.

Cosa succede quando la Camera vota l’insindacabilità nonostante la Giunta sia contraria?

La delibera rimane valida ma può essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale tramite conflitto di attribuzione. Se la Corte accerta l’assenza del nesso funzionale, annulla la delibera.

Un deputato può essere condannato per diffamazione?

Sì, se le dichiarazioni sono state rese fuori dall’esercizio delle funzioni parlamentari e senza il necessario nesso con atti tipici del mandato parlamentare, la garanzia dell’art. 68 non opera e il parlamentare risponde come qualsiasi cittadino.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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