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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la delibera di insindacabilità della Camera relativa alle dichiarazioni dell’on. Vittorio Sgarbi sul magistrato Giancarlo Caselli. Il conflitto ripropone la medesima delibera già esaminata (sent. n. 363/2001) senza superare le ragioni di inammissibilità precedentemente rilevate rispetto all’oggetto del giudizio come ridefinito dalla Cassazione.
Di cosa si tratta
L’on. Vittorio Sgarbi aveva affermato nel marzo 1996 che “solo la mente perversa di alcuni magistrati può permettere di attribuire a Berlusconi l’associazione mafiosa. Loro che arrivano dal Piemonte per inquinare la Sicilia”. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità nel 1999. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva riproposto il conflitto.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 23 marzo 1999. Il conflitto era già stato dichiarato inammissibile con sent. n. 363/2001 per vizi formali. Parametro: art. 68, comma 1, Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il giudizio di rinvio dalla Cassazione aveva ristretto l’oggetto del procedimento principale alle sole pubblicazioni di alcune agenzie, sicché il conflitto non appare più rilevante rispetto al procedimento pendente nei termini in cui è stato ridefinito dalla Cassazione.
Il principio
Un conflitto di attribuzioni riproposto in sede di rinvio deve soddisfare il requisito di rilevanza rispetto all’oggetto del giudizio come definitivamente delimitato dalla Cassazione; non è sufficiente che il conflitto sia formalmente corretto se la delibera impugnata non è più pertinente all’oggetto del procedimento come ridefinito.
Domande e risposte
Perché la Cassazione aveva annullato la precedente sentenza?
Perché il reato di diffamazione a mezzo stampa si consuma con la pubblicazione; ogni organo di stampa che pubblica la dichiarazione integra un’autonoma condotta rilevante. La Cassazione aveva chiarito che il giudizio di rinvio riguardava solo le pubblicazioni delle specifiche agenzie citate nell’imputazione.
Cosa deve dimostrare il giudice per sollevare validamente il conflitto?
Deve dimostrare: (1) la propria legittimazione; (2) la natura dell’atto impugnato come idoneo a ledere le sue attribuzioni; (3) la rilevanza della delibera rispetto al giudizio pendente nel suo oggetto attuale.
Cosa è il requisito del “nesso funzionale” nell’insindacabilità parlamentare?
È il collegamento sostanziale tra le dichiarazioni rese all’esterno del Parlamento e l’esercizio concreto delle funzioni parlamentari. Senza questo nesso, l’immunità ex art. 68 Cost. non opera.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni dei parlamentari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.