Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con ordinanza n. 331/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il conflitto di attribuzione è stato sollevato dalla Corte d’appello di Catanzaro contro la delibera della Camera dei deputati del 6 marzo 2003 che aveva dichiarato in La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di rapporti tra poteri dello Stato.
Di cosa si tratta
Il conflitto di attribuzione è stato sollevato dalla Corte d’appello di Catanzaro contro la delibera della Camera dei deputati del 6 marzo 2003 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Amedeo Matacena nei confronti del dott. Vincenzo Macrì. Il procedimento è relativo a conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
La norma oggetto del giudizio è art. 68, primo comma, della Costituzione. Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Corte d’appello di Catanzaro. I parametri costituzionali evocati sono: art. 68 Cost..
La decisione della Corte
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile.
Il principio
Il principio ricavabile è che la questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti processuali: corretta individuazione della norma impugnata, indicazione del parametro costituzionale, motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza. L’omissione anche di uno solo di tali elementi comporta la dichiarazione di manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Che cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?
La manifesta inammissibilità è la risposta della Corte quando la questione presenta difetti processuali evidenti: mancanza di motivazione sulla rilevanza, erronea individuazione del parametro, insufficiente descrizione della fattispecie o ragioni di inammissibilità già note. In tal caso la Corte decide in camera di consiglio, senza udienza pubblica.
Cosa può fare il giudice a quo dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il giudice a quo può in linea di principio sollevare nuovamente la questione se riesce a superare i profili che avevano determinato l’inammissibilità: meglio motivando la rilevanza, identificando correttamente il parametro costituzionale o correggendo altri vizi della precedente ordinanza di rimessione.
Perché la Corte usa un’ordinanza invece di una sentenza in questi casi?
L’ordinanza è la forma processuale prescelta dalla Corte per le decisioni di carattere processuale (inammissibilità manifesta, infondatezza manifesta) che non richiedono un esame approfondito nel merito. È adottata in camera di consiglio, senza udienza pubblica, ed è una forma di rito abbreviato del giudizio costituzionale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — parametro del giudizio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.