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La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Domenico Gramazio diffuse tramite comunicato stampa il 10 novembre 1998. Il giudizio si estingue perché nel frattempo è sopravvenuta una ragione che ne impedisce la prosecuzione.
Di cosa si tratta
Il deputato Domenico Gramazio aveva diffuso un comunicato stampa riproducente un’interrogazione parlamentare in cui si prospettava una condotta del dott. Pier Luigi Celli, direttore generale della RAI, non conforme ai doveri professionali. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle dichiarazioni fossero coperte dall’insindacabilità parlamentare prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che la diffusione del comunicato al di fuori della sede parlamentare non potesse considerarsi attività inerente al mandato.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto riguardava l’art. 68, primo comma, della Costituzione: il Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, contestava che la Camera dei deputati avesse illegittimamente esteso la garanzia dell’insindacabilità a dichiarazioni rese fuori dall’aula parlamentare attraverso un comunicato stampa, tanto più dopo che la stessa Camera aveva accertato la non pertinenza dell’interrogazione alla funzione ispettiva.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione. La pronuncia di improcedibilità non affronta nel merito la questione dell’estensione della garanzia parlamentare, ma chiude il procedimento per una ragione sopravvenuta che ne impedisce la decisione nel merito.
Il principio
L’improcedibilità del conflitto di attribuzioni si verifica quando, nel corso del giudizio davanti alla Corte costituzionale, sopravvenga una causa che rende impossibile o inutile la prosecuzione del procedimento. La Corte non si pronuncia nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
Domande e risposte
Che cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzioni è uno strumento processuale che consente a un potere dello Stato (per esempio un giudice) di rivolgersi alla Corte costituzionale quando ritiene che un altro potere (per esempio il Parlamento) abbia invaso le sue competenze o gli abbia impedito di esercitarle.
Cosa significa insindacabilità parlamentare ai sensi dell’art. 68 Cost.?
L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia è posta a tutela della libertà del mandato parlamentare.
Cosa succede quando un conflitto di attribuzioni viene dichiarato improcedibile?
Il procedimento si chiude senza una decisione nel merito: la questione sostanziale (se la Camera avesse o meno il potere di deliberare l’insindacabilità) resta formalmente irrisolta. Le parti restano nella situazione in cui si trovavano.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e immunità parlamentare
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.