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La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge elettorale siciliana nella parte in cui non prevede l’ineleggibilità dei dipendenti pubblici regionali all’Assemblea regionale siciliana, in violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Palermo, in un giudizio tra privati, aveva sollevato questione di legittimità della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951 (come modificata dalla l. reg. n. 22 del 2007), nella parte in cui non prevedeva cause di ineleggibilità dei dipendenti pubblici regionali alle elezioni dell’Assemblea regionale siciliana. La norma si discostava dalla disciplina statale sull’ineleggibilità dei dipendenti pubblici.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevedeva l’ineleggibilità dei dipendenti pubblici regionali, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 122 della Costituzione. Sollevata dal Tribunale di Palermo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge siciliana nella parte in cui ometteva di prevedere cause di ineleggibilità per i dipendenti pubblici regionali che si candidavano all’Assemblea regionale. Anche la Sicilia, pur avendo statuto speciale, deve rispettare i principi fondamentali in materia elettorale, tra cui l’imparzialità dei dipendenti pubblici.
Il principio
Il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) impone che i dipendenti pubblici che si candidano a cariche regionali siano soggetti a cause di ineleggibilità analoghe a quelle previste dalla legislazione statale. Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare questo principio fondamentale.
Domande e risposte
Cos’è l’ineleggibilità in materia elettorale?
L’ineleggibilità è una condizione che impedisce a determinate categorie di soggetti (dipendenti pubblici, magistrati, prefetti, ecc.) di essere eletti a cariche pubbliche, per evitare conflitti di interesse e garantire l’imparzialità della pubblica amministrazione. È distinta dall’incompatibilità, che opera dopo l’elezione.
Perché la Sicilia poteva avere una disciplina diversa?
La Sicilia è una Regione a statuto speciale con ampia autonomia legislativa, anche in materia elettorale. Tuttavia, questa autonomia non è illimitata: la Regione deve rispettare i principi costituzionali fondamentali, tra cui quello di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e i principi fondamentali in materia di ineleggibilità stabiliti dalla legge dello Stato (art. 122 Cost.).
Quale legge statale è il parametro di riferimento?
L’art. 122 Cost. (come modificato dalla l. cost. n. 1 del 1999) riserva alla legge dello Stato i principi fondamentali in materia di sistema elettorale regionale, tra cui le cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali. La legge n. 154 del 1981 ha dettato la disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche regionali.
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