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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 3, primo comma, della legge n. 27/1981, nella parte in cui escludeva la corresponsione dell’indennità giudiziaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità alle magistrate. La questione era già stata esaminata e ritenuta compatibile con il principio di uguaglianza.

Di cosa si tratta

La legge 19 febbraio 1981, n. 27 riconosce ai magistrati una speciale indennità denominata «indennità giudiziaria». Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione chiedendo se fosse discriminatorio non corrispondere tale indennità alle magistrate durante l’astensione obbligatoria per maternità, nel testo anteriore alle modifiche della legge finanziaria 2005.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato, con quattro ordinanze dell’11 maggio 2007, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 3, primo comma, della legge n. 27/1981, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludeva la corresponsione dell’indennità durante l’astensione obbligatoria per maternità.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La questione risultava già affrontata nella giurisprudenza costituzionale e la disciplina censurata era compatibile con il principio di uguaglianza, non emergendo una irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre categorie.

Il principio

L’esclusione dall’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità — nel regime anteriore alla riforma del 2004 — non viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, non configurandosi una discriminazione irragionevole nei confronti delle magistrate.

Domande e risposte

Che cos’è l’indennità giudiziaria?

È un emolumento accessorio spettante ai magistrati in aggiunta allo stipendio tabellare, riconosciuto dalla legge n. 27/1981 a titolo di ristoro per le particolari condizioni di lavoro della funzione giudiziaria.

La normativa è rimasta invariata dopo il 2004?

No. La legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004, art. 1, comma 325) ha modificato la disciplina. La questione sollevata riguardava il solo testo anteriore a tale modifica.

Cosa significa «manifestamente infondata»?

Significa che la questione è priva di qualsiasi base argomentativa meritevole di approfondimento nel merito: la Corte la risolve in camera di consiglio senza pubblica udienza, con ordinanza anziè con sentenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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