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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla compatibilità del giudice che, dopo aver pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di uno degli imputati, procede al dibattimento a carico dell’altro imputato nel medesimo procedimento per reati commessi in danno reciproco. La mera conoscenza degli atti, non accompagnata da una valutazione di merito sullo stesso oggetto, non pregiudica l’imparzialità.
Di cosa si tratta
Il Tribunale militare della Spezia si trovava a procedere per il reato di percosse in un procedimento che originariamente coinvolgeva due imputati per reati commessi in danno reciproco. Dopo aver pronunciato sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) nei confronti del primo imputato — accedendo per tale scopo al fascicolo del pubblico ministero — il Collegio doveva ora giudicare in dibattimento l’altro imputato. Il Tribunale si chiedeva se ci fosse incompatibilità ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.p.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale militare della Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che, avendo pronunciato sentenza di patteggiamento per uno degli imputati, prende cognizione degli atti nel fascicolo del PM e poi procede al dibattimento per l’altro imputato in un procedimento per reati reciproci, in riferimento all’art. 111 della Costituzione (terzietà e imparzialità del giudice).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La mera conoscenza degli atti del procedimento, non accompagnata da una valutazione contenutistica di merito, non è causa di pregiudizio per l’imparzialità del giudice. Le modifiche normative citate dal remittente (d.lgs. n. 51/1998, legge n. 479/1999) e il riconoscimento esplicito dell’imparzialità nell’art. 111 Cost. non rappresentano un’innovazione sostanziale rispetto ai principi già desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost. Inoltre, se il giudice compie una valutazione di merito sulla posizione dell’altro imputato nell’ambito del patteggiamento, sarà tenuto ad astenersi ed è comunque ricusabile.
Il principio
L’incompatibilità del giudice richiede che vi sia stata una valutazione di merito sulla medesima regiudicanda, non è sufficiente la sola conoscenza degli atti. Quando gli imputati sono distinti e le condotte sono autonome — anche se collegate in un medesimo contesto e commesse in danno reciproco — non sussiste identità dell’oggetto del giudizio che imporrebbe l’incompatibilità.
Domande e risposte
Quando scatta l’incompatibilità del giudice nel processo penale?
Ai sensi dell’art. 34 c.p.p., il giudice è incompatibile quando ha pronunciato o concorso a pronunciare una sentenza in un procedimento connesso, o ha svolto funzioni di giudice in una fase precedente del medesimo procedimento che implicano una valutazione di merito sulla regiudicanda oggetto del giudizio.
Il patteggiamento implica una valutazione di merito che può determinare incompatibilità?
Solo se il giudice, nell’ambito del patteggiamento, compie valutazioni di merito sulla responsabilità di un soggetto che poi si trova a dover giudicare. In quel caso opera l’istituto dell’astensione (art. 36, comma 1, lett. h, c.p.p.) e la ricusazione.
L’art. 111 Cost. ha ampliato le cause di incompatibilità del giudice?
No, secondo la Corte. L’esplicita enunciazione dei principi di terzietà e imparzialità nell’art. 111 Cost. non rappresenta un’innovazione sostanziale rispetto ai principi già desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost. e dall’interpretazione che ne aveva dato la giurisprudenza costituzionale.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — terzietà e imparzialità del giudice, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e garanzie del processo
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