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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Taranto sull’immunità dell’onorevole Cito per dichiarazioni televisive: il ricorso non era stato tempestivamente notificato alla Camera dei deputati nei termini prescritti.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Taranto aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, che aveva deliberato che le dichiarazioni rese dall’onorevole Giancarlo Cito durante la trasmissione televisiva locale “Polifemo” — contestate come ingiuriose e minacciose nei confronti di Giovanni Liviano D’Arcangelo — riguardassero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La questione

La consolidata giurisprudenza costituzionale qualifica come coperte dall’insindacabilità parlamentare solo le dichiarazioni strettamente funzionali all’esercizio indipendente delle attribuzioni legislative. Il Tribunale ricorrente contestava che le dichiarazioni televisive di Cito potessero rientrare nell’esercizio delle funzioni.

La decisione della Corte

La Corte dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione. Il motivo è procedurale: il ricorso non era stato regolarmente notificato alla Camera dei deputati entro i termini prescritti dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è improcedibile quando il ricorso non viene notificato alla controparte nei termini previsti. Il rispetto delle forme processuali è condizione necessaria per la trattazione nel merito.

Domande e risposte

Cosa tutela l’art. 68 della Costituzione?

L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. L’insindacabilità copre solo gli atti tipicamente parlamentari e quelli in diretta connessione con l’esercizio del mandato.

Le dichiarazioni in televisione sono coperte dall’immunità?

Di regola no, salvo che abbiano un nesso diretto con atti parlamentari tipici. La Corte ha elaborato questo criterio nel corso degli anni, applicandolo caso per caso.

Perché la questione è improcedibile?

Il difetto è procedurale: il ricorso non era stato notificato in modo corretto e tempestivo alla Camera. La Corte non si è quindi pronunciata nel merito dell’immunità.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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