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La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Taranto sull’immunità dell’onorevole Cito per dichiarazioni televisive: il ricorso non era stato tempestivamente notificato alla Camera dei deputati nei termini prescritti.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Taranto aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, che aveva deliberato che le dichiarazioni rese dall’onorevole Giancarlo Cito durante la trasmissione televisiva locale “Polifemo” — contestate come ingiuriose e minacciose nei confronti di Giovanni Liviano D’Arcangelo — riguardassero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La questione
La consolidata giurisprudenza costituzionale qualifica come coperte dall’insindacabilità parlamentare solo le dichiarazioni strettamente funzionali all’esercizio indipendente delle attribuzioni legislative. Il Tribunale ricorrente contestava che le dichiarazioni televisive di Cito potessero rientrare nell’esercizio delle funzioni.
La decisione della Corte
La Corte dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione. Il motivo è procedurale: il ricorso non era stato regolarmente notificato alla Camera dei deputati entro i termini prescritti dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è improcedibile quando il ricorso non viene notificato alla controparte nei termini previsti. Il rispetto delle forme processuali è condizione necessaria per la trattazione nel merito.
Domande e risposte
Cosa tutela l’art. 68 della Costituzione?
L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. L’insindacabilità copre solo gli atti tipicamente parlamentari e quelli in diretta connessione con l’esercizio del mandato.
Le dichiarazioni in televisione sono coperte dall’immunità?
Di regola no, salvo che abbiano un nesso diretto con atti parlamentari tipici. La Corte ha elaborato questo criterio nel corso degli anni, applicandolo caso per caso.
Perché la questione è improcedibile?
Il difetto è procedurale: il ricorso non era stato notificato in modo corretto e tempestivo alla Camera. La Corte non si è quindi pronunciata nel merito dell’immunità.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
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