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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla competenza del tribunale ordinario, anziché del giudice di pace, per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada). Il Tribunale di Roma aveva denunciato una disparità di trattamento rispetto al reato di guida sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 cod. strada), di competenza del giudice di pace.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 151 del 2003 ha modificato l’art. 186 del codice della strada, prevedendo che il reato di guida in stato di ebbrezza sia di competenza del tribunale ordinario. Invece, il reato di guida sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187) rimane di competenza del giudice di pace. Il Tribunale di Roma, chiamato a giudicare un imputato per guida in stato di ebbrezza, ha sollevato la questione di questa asymmetria.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 5 del d.l. n. 151 del 2003, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza del tribunale anziché del giudice di pace per il reato di guida in stato di ebbrezza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non ha adeguatamente argomentato la rilevanza del profilo di incostituzionalità prospettato, non essendo sufficiente la mera denunciata disparità rispetto a un’altra fattispecie di reato stradale.

Il principio

Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella distribuzione della competenza tra giudici diversi per reati della stessa tipologia, purché la scelta non sia manifestamente irragionevole. La diversità della condotta tipizzata (ebbrezza da alcol vs. stupefacenti) può giustificare un diverso regime processuale.

Domande e risposte

Oggi chi giudica i reati di guida in stato di ebbrezza?

Dopo la riforma del 2010 (d.lgs. n. 150/2011), il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l è di competenza del giudice di pace; le ipotesi più gravi (tasso superiore a 1,5 g/l) restano di competenza del tribunale.

Qual è la differenza tra art. 186 e art. 187 del codice della strada?

L’art. 186 sanziona la guida sotto l’influenza dell’alcol (ebbrezza alcolica), l’art. 187 quella sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le due norme prevedono sanzioni e conseguenze diverse, tra cui la sospensione della patente.

Perché la difesa aveva sollevato la questione di competenza?

La difesa puntava a ottenere un giudizio davanti al giudice di pace, ritenuto più favorevole per pene e riti alternativi rispetto al tribunale ordinario. La questione di legittimità costituzionale era lo strumento processuale scelto a tal fine.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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