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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione relativa all’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, che attribuisce al giudice ordinario le controversie di lavoro pubblico anteriori al 30 giugno 1998 non proposte davanti al giudice amministrativo entro il 15 settembre 2000. Le censure di eccesso di delega e irragionevolezza non sono fondate.

Di cosa si tratta

Con la privatizzazione del pubblico impiego del 1998, le controversie di lavoro pubblico sono state trasferite dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria. La norma impugnata stabiliva che le controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998, non promosse davanti al TAR entro il 15 settembre 2000, fossero attribuite al giudice del lavoro ordinario. Dipendenti pubblici della Regione Calabria avevano chiesto l’inquadramento in una qualifica superiore con decorrenza anteriore al 1998.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di appello di Catanzaro e il Tribunale ordinario di Napoli hanno impugnato l’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 in riferimento agli artt. 76, 77, 3, 24 e 111 della Costituzione, sostenendo che la norma avesse modificato sostanzialmente la delega legislativa (che si limitava al “riordino” delle norme) e creato irragionevoli disparità di trattamento.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Napoli (per difetto di motivazione) e manifestamente infondate le restanti questioni. Il legislatore delegato, nell’ambito del riordino normativo, aveva ragionevolmente introdotto una disciplina transitoria che tenesse conto del doppio binario giurisdizionale.

Il principio

La disciplina transitoria che attribuisce al giudice ordinario le controversie di lavoro pubblico anteriori al 1998 non proposte davanti al giudice amministrativo nel termine di decadenza rientra nei limiti della delega legislativa per il riordino normativo. La scelta di fare decorrere la decadenza dal 15 settembre 2000 è ragionevole e non viola il diritto di difesa.

Domande e risposte

Un dipendente pubblico che non ha fatto ricorso al TAR entro il 15 settembre 2000 ha perso i propri diritti?

In base all’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, le controversie per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 non proposte entro il 15 settembre 2000 davanti al giudice amministrativo sono devolute al giudice ordinario, che deve verificare se siano ancora azionabili secondo i termini ordinari di prescrizione.

Cosa cambia tra la norma del 1998 e quella del 2001 sul lavoro pubblico?

Il d.lgs. n. 80/1998 prevedeva una decadenza per le azioni davanti al giudice amministrativo entro il 15 settembre 2000. Il d.lgs. n. 165/2001 ha reindirizzato al giudice ordinario le controversie non proposte in quel termine, con un effetto che i giudici rimettenti ritenevano eccessivo rispetto alla delega.

L’art. 76 della Costituzione limita i decreti legislativi delegati?

Sì. L’art. 76 Cost. richiede che la delega fissata dalla legge parlamentare sia rispettata nei suoi principi e criteri direttivi. Tuttavia la Corte ha ritenuto che la disciplina transitoria rientrasse nei margini del “riordino” conferito dalla legge n. 340/2000.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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