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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Compravendita — garanzia per vizi · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 3 maggio 2019, n. 11748
- Nelle azioni edilizie (risoluzione o riduzione del prezzo) per vizi della cosa venduta è il compratore a dover provare l’esistenza del vizio.
- Non si applica lo schema dell’inadempimento contrattuale, in cui basta allegare l’inesattezza: la garanzia per vizi (art. 1490 c.c.) ha una struttura propria.
- Restano fermi i ristretti termini di denuncia e prescrizione dell’art. 1495 c.c. (8 giorni per denunciare, un anno per agire).
Il caso
Chi compra un bene affetto da vizi — difetti che lo rendono inidoneo all’uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore — può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (le cosiddette «azioni edilizie», art. 1492 del codice civile). La domanda di fondo è: in giudizio, chi deve provare che cosa? Il compratore deve dimostrare che il bene era difettoso, oppure è il venditore a dover provare che il bene era immune da vizi?
La questione era controversa. Un orientamento applicava lo schema generale dell’inadempimento delineato dalle Sezioni Unite con la sentenza 13533/2001 (al creditore basta allegare l’inadempimento, è il debitore a dover provare l’esatto adempimento); un altro orientamento riteneva invece che la garanzia per vizi avesse regole sue, con l’onere a carico dell’acquirente.
La decisione
Le Sezioni Unite compongono il contrasto a favore del secondo orientamento: nelle azioni di risoluzione e di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta è il compratore — che fa valere la garanzia — a dover provare l’esistenza dei vizi.
La Corte spiega che la garanzia per vizi non si identifica con l’inadempimento di un’obbligazione: il venditore non «si obbliga» a un facere ulteriore, ma risponde di una qualità mancante della cosa secondo uno statuto speciale (artt. 1490 e seguenti). Per questo non si applica il principio della prova dell’esatto adempimento a carico del debitore, valido per le ordinarie obbligazioni: chi agisce in garanzia deve dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, cioè che il bene era viziato, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c.
Il principio di diritto
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il compratore che agisce per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo è gravato dell’onere di provare l’esistenza dei vizi; non opera, in questa materia, il diverso criterio di riparto previsto per l’azione di adempimento o di risoluzione per inadempimento delle obbligazioni.
Implicazioni pratiche
Per chi acquista, il messaggio è concreto: in caso di contestazione occorre documentare il difetto (perizie, fotografie, accertamenti tecnici) e non limitarsi ad affermarne l’esistenza. È inoltre essenziale rispettare i termini brevissimi dell’art. 1495 c.c.: la denuncia dei vizi va fatta, di regola, entro 8 giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna. Diverso è il caso dell’aliud pro alio (consegna di un bene radicalmente diverso da quello pattuito), che esula dalla garanzia per vizi e segue la disciplina ordinaria dell’inadempimento. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Chi deve provare che il bene comprato era difettoso?
Il compratore. Secondo le Sezioni Unite, chi agisce per la risoluzione o la riduzione del prezzo deve provare l’esistenza dei vizi della cosa venduta, non basta affermarli.
Entro quanto tempo vanno denunciati i vizi?
Di regola entro 8 giorni dalla scoperta (art. 1495 c.c.); l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna del bene. Sono termini brevi e vanno rispettati con attenzione.
La regola vale anche se mi consegnano un bene completamente diverso?
No. La consegna di un bene radicalmente diverso (aliud pro alio) non rientra nella garanzia per vizi e segue la disciplina ordinaria dell’inadempimento, con termini di prescrizione più lunghi.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 3 maggio 2019, n. 11748.
- Artt. 1490, 1492, 1495 e 2697 del Codice civile.
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