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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 13 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Codice dell’ordinamento militare che subordinava un beneficio economico al riconoscimento dell’infermità “in costanza di rapporto di impiego”, penalizzando chi pagava la lentezza del procedimento amministrativo.

Di cosa si tratta

Il Codice dell’ordinamento militare riconosce un beneficio economico al militare la cui infermità sia dipendente da causa di servizio. Una disposizione richiedeva però che il riconoscimento dell’infermità avvenisse “in costanza di rapporto di impiego”, cioè mentre il militare era ancora in servizio. Il problema pratico: gli accertamenti sulla natura dell’infermità e sul nesso con il servizio sono spesso lunghi, talvolta più lunghi del tempo necessario al collocamento in congedo. Così un militare poteva perdere il beneficio non perché privo dei requisiti, ma solo perché il procedimento amministrativo si era concluso dopo la cessazione del servizio, per cause indipendenti dalla sua volontà. Nel caso esaminato, il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo irragionevole far ricadere sul lavoratore le conseguenze dell’eccessiva durata del procedimento.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1801 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), limitatamente all’inciso che richiedeva il riconoscimento dell’infermità “in costanza di rapporto di impiego”. Il TAR Campania lo riteneva in contrasto, in particolare, con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del Codice dell’ordinamento militare limitatamente all’inciso “,in costanza di rapporto di impiego,”. La condizione è stata ritenuta irragionevole perché negava il beneficio a chi aveva maturato i presupposti del diritto, sulla base di un fattore – la durata del procedimento amministrativo – estraneo alle ragioni costitutive del diritto e fuori dal controllo dell’interessato.

Il principio

Il principio di ragionevolezza è violato quando vi è contraddizione tra la finalità della norma e il suo effetto concreto: un beneficio che compensa l’infermità da causa di servizio non può essere negato solo perché il procedimento di riconoscimento si è concluso dopo la cessazione del rapporto, per cause indipendenti dalla volontà dell’interessato.

Domande e risposte

Chi può beneficiare di questa decisione?

I militari la cui infermità dipendente da causa di servizio sia stata riconosciuta dopo la cessazione del servizio, ai quali il beneficio era prima precluso dall’inciso ora cancellato.

Perché la condizione era irragionevole?

Perché legava il diritto alla velocità del procedimento amministrativo, un elemento che il militare non può controllare e che non attiene ai presupposti sostanziali del beneficio.

Cosa significa che la Corte ha colpito solo un “inciso”?

La norma resta in vigore, ma senza la frase che richiedeva il riconoscimento “in costanza di rapporto di impiego”: è una pronuncia chirurgica, che elimina la sola parte incostituzionale.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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