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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di una norma elettorale siciliana concernente l’elezione dei consigli delle Province regionali, sollevata in riferimento ai principi di uguaglianza (art. 3) e di parità di accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.).
Di cosa si tratta
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una disposizione della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14, riguardante l’elezione dei consigli delle Province regionali. La norma impugnata era l’art. 18, n. 3, comma secondo, periodi quarto e quinto, della predetta legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Sicilia (sezione di Catania) aveva dubitato della compatibilità di quella norma elettorale con gli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 51, primo comma (diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il giudizio si chiude quindi nella fase della camera di consiglio senza procedere all’udienza pubblica, in quanto la non fondatezza risulta evidente alla sola lettura degli atti.
Il principio
La dichiarazione di manifesta infondatezza si produce quando la questione sollevata è palesemente priva di pregio, senza necessità di una trattazione approfondita in pubblica udienza. Ciò non implica necessariamente che la norma impugnata sia compatibile con la Costituzione in tutte le sue applicazioni, ma che le censure prospettate dal giudice rimettente non raggiungono la soglia di plausibilità richiesta.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra «manifesta infondatezza» e «infondatezza»?
La manifesta infondatezza consente alla Corte di pronunciarsi con ordinanza in camera di consiglio, senza udienza pubblica, quando il difetto di fondamento è ictu oculi evidente. La semplice infondatezza, invece, richiede una trattazione in udienza pubblica e si conclude con sentenza.
Che cos’è una legge regionale siciliana in materia elettorale?
La Regione Siciliana, in virtù del suo statuto speciale, ha competenza legislativa esclusiva in varie materie, tra cui quella degli enti locali regionali. Le Province regionali siciliane sono disciplinate da norme proprie, differenti da quelle applicabili nelle regioni ordinarie.
Chi era il giudice rimettente?
Il giudice rimettente era il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio amministrativo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza formale e sostanziale
- Art. 51 della Costituzione — Diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza
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