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Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Civile — successioni / divisione ereditaria · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 25 ottobre 2025, n. 27733

In sintesi
  • Quando nell’asse c’è un immobile non comodamente divisibile, l’art. 720 c.c. detta criteri in ordine di preferenza per uscire dalla comunione.
  • È possibile assegnarlo in comune a più coeredi che ne facciano domanda congiunta, anche se gli altri coeredi si oppongono.
  • Solo se nessuno chiede l’assegnazione si fa luogo alla vendita all’incanto.

Il caso

Più eredi sono in comunione su un immobile (tipicamente la casa di famiglia) che non è comodamente divisibile, cioè non si può frazionare senza comprometterne il valore o la funzione. Alcuni coeredi chiedono insieme che il bene sia assegnato a loro pro indiviso (restando in comproprarietà tra di loro), con conguaglio a favore degli altri; questi ultimi, però, si oppongono e vorrebbero la vendita. L’assegnazione congiunta è ammissibile nonostante l’opposizione?

La decisione

La Corte applica l’art. 720 del codice civile, che prevede criteri in ordine preferenziale: anzitutto il conferimento per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione del coerede avente diritto alla quota maggiore o nelle porzioni di più coeredi che ne facciano congiuntamente domanda; solo in via residuale, se nessuno la chiede, la vendita all’incanto.

Ne consegue che l’attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è consentita quando vi sia richiesta congiunta dei coeredi interessati — cioè di coloro che resteranno in comunione sul bene — anche se gli altri coeredi si oppongono. L’opposizione di chi non ha chiesto l’assegnazione non impedisce, di per sé, di preferire questa soluzione alla vendita, che resta l’ultima opzione. La valutazione sulla «comoda divisibilità» va condotta con criterio oggettivo, alla luce della possibilità di frazionare il bene senza pregiudizio del valore economico e nel rispetto della normativa urbanistica.

Il principio di diritto

In caso di immobile ereditario non comodamente divisibile, l’attribuzione dell’unico cespite pro indiviso a più coeredi è ammissibile quando vi sia richiesta congiunta dei coeredi che resteranno in comunione sul bene, anche a fronte dell’opposizione degli altri condividenti; la vendita all’incanto rappresenta soltanto l’ipotesi residuale.

Implicazioni pratiche

Per chi vuole conservare la casa di famiglia la pronuncia è importante: più coeredi possono coalizzarsi e ottenerne l’assegnazione congiunta, liquidando gli altri con un conguaglio in denaro, senza essere costretti alla vendita all’asta (che spesso realizza prezzi inferiori). Chi vi si oppone, di converso, non può pretendere automaticamente l’incanto. Decisive restano la corretta stima del bene e la verifica della «non comoda divisibilità», spesso affidata a una consulenza tecnica. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

Domande frequenti

Un immobile ereditato indivisibile finisce sempre all’asta?

No. La vendita all’incanto è l’ultima soluzione: prima si valuta l’assegnazione, anche congiunta a più coeredi che ne facciano domanda, con conguaglio agli altri.

Posso ottenere la casa con un altro erede se i restanti si oppongono?

Sì. Secondo la Cassazione l’assegnazione pro indiviso a più coeredi che la chiedono congiuntamente è ammessa anche a fronte dell’opposizione degli altri condividenti.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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