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Materia: Civile — filiazione e stato della persona · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 22 marzo 2023, n. 8268
- Un figlio non può avere due padri: per accertare giudizialmente una nuova paternità occorre prima rimuovere lo status già esistente.
- L’azione di disconoscimento della paternità è quindi pregiudiziale rispetto a quella di accertamento di un’altra paternità.
- Se i due giudizi pendono contemporaneamente, il secondo va sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato del primo.
Il caso
Un soggetto risulta figlio di un determinato padre in forza della presunzione di paternità (il marito della madre). Si intende però far accertare giudizialmente che il padre «vero» è un altro. Si pone allora il problema del rapporto tra l’azione che demolisce lo status esistente (il disconoscimento) e quella che mira a costituirne uno nuovo (l’accertamento giudiziale di paternità): vanno proposte insieme? In sequenza? E che cosa accade se pendono nello stesso tempo?
La decisione
Le Sezioni Unite affermano che le due azioni stanno tra loro in rapporto di pregiudizialità. Poiché l’ordinamento non ammette la coesistenza di due status di figlio in capo alla stessa persona, l’accertamento della nuova paternità presuppone che sia già venuto meno, con sentenza passata in giudicato, lo status precedente.
Ne deriva, sul piano processuale, che se il giudizio di disconoscimento e quello di accertamento pendono contemporaneamente, il secondo deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 del codice di procedura civile, in attesa della definizione del primo. La Corte si fa però carico del rischio che una rigida scansione in più gradi di giudizio finisca per gravare in modo eccessivo sul figlio che vuole far valere la propria identità biologica, comprimendo il diritto di azione e la ragionevole durata del processo: di qui la valorizzazione di strumenti che, pur nel rispetto della pregiudizialità, evitino una durata irragionevole.
Il principio di diritto
L’azione diretta a rimuovere lo stato di figlio (disconoscimento) è pregiudiziale rispetto a quella volta ad accertare una diversa paternità: in caso di contemporanea pendenza, il giudizio di accertamento deve essere sospeso ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della pronuncia che rimuove lo status preesistente, non potendo coesistere in capo al medesimo soggetto due rapporti di filiazione paterna.
Implicazioni pratiche
Per chi voglia far riconoscere il proprio «vero» padre, la pronuncia indica un percorso obbligato: prima ottenere il disconoscimento dello status esistente, poi l’accertamento del nuovo. Sul piano della prova, in questi giudizi la consulenza genetica (il test del DNA) ha assunto un ruolo centrale e non è più subordinata alla previa dimostrazione di altri fatti, come l’adulterio della madre. Resta sempre fondamentale la tutela dell’interesse del minore, che il giudice deve bilanciare con il favore per la verità biologica. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Posso accertare un nuovo padre senza prima disconoscere quello attuale?
No. Lo status di figlio è unico: occorre prima rimuovere con sentenza definitiva la paternità esistente e solo dopo si può ottenere l’accertamento della nuova.
Che cosa succede se le due cause sono già pendenti insieme?
Il giudizio di accertamento della nuova paternità va sospeso ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della decisione sul disconoscimento.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 22 marzo 2023, n. 8268.
- Artt. 243-bis e ss. e 269 del Codice civile; art. 295 del Codice di procedura civile.
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