Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 37 del 2020 la Corte costituzionale, nel giudizio sulla pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa, ha dichiarato ammissibile l’intervento del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, autorizzandolo a prendere visione e copia degli atti.
Di cosa si tratta
È un’ordinanza interlocutoria, adottata all’interno di un giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme che puniscono con la reclusione la diffamazione commessa col mezzo della stampa. La Corte non decide qui la questione di fondo, ma stabilisce chi può partecipare al giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio principale riguarda l’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e l’art. 595, comma 3, del codice penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Salerno in un procedimento penale. Con questa ordinanza la Corte si è pronunciata sull’ammissibilità dell’intervento del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento in giudizio del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e lo ha autorizzato a prendere visione e a trarre copia degli atti processuali del giudizio. Si tratta di una decisione interlocutoria, che non definisce la questione di costituzionalità sulle norme penali in materia di diffamazione.
Il principio
Nel giudizio costituzionale è possibile ammettere l’intervento di soggetti terzi quando siano portatori di un interesse qualificato rispetto alla questione decisa. L’ammissione dell’intervento del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, in un giudizio sulla pena per la diffamazione a mezzo stampa, è coerente con il ruolo dell’ente rispetto alla libertà di informazione.
Domande e risposte
Cosa decide questa ordinanza?
Decide soltanto una questione preliminare: ammette l’intervento del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti nel giudizio e lo autorizza a consultare e copiare gli atti. Non risolve la questione sulle pene per la diffamazione.
Qual è la questione di fondo?
La legittimità costituzionale delle norme che puniscono con la reclusione la diffamazione commessa a mezzo stampa (art. 13 della legge n. 47 del 1948 e art. 595, comma 3, c.p.), sollevata dal Tribunale di Salerno.
Perché interviene l’Ordine dei giornalisti?
Perché portatore di un interesse qualificato rispetto a una questione che incide sulla libertà di informazione e sull’attività giornalistica.
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