Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 37 del 2020 la Corte costituzionale, nel giudizio sulla pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa, ha dichiarato ammissibile l’intervento del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, autorizzandolo a prendere visione e copia degli atti.

Di cosa si tratta

È un’ordinanza interlocutoria, adottata all’interno di un giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme che puniscono con la reclusione la diffamazione commessa col mezzo della stampa. La Corte non decide qui la questione di fondo, ma stabilisce chi può partecipare al giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudizio principale riguarda l’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e l’art. 595, comma 3, del codice penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Salerno in un procedimento penale. Con questa ordinanza la Corte si è pronunciata sull’ammissibilità dell’intervento del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento in giudizio del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e lo ha autorizzato a prendere visione e a trarre copia degli atti processuali del giudizio. Si tratta di una decisione interlocutoria, che non definisce la questione di costituzionalità sulle norme penali in materia di diffamazione.

Il principio

Nel giudizio costituzionale è possibile ammettere l’intervento di soggetti terzi quando siano portatori di un interesse qualificato rispetto alla questione decisa. L’ammissione dell’intervento del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, in un giudizio sulla pena per la diffamazione a mezzo stampa, è coerente con il ruolo dell’ente rispetto alla libertà di informazione.

Domande e risposte

Cosa decide questa ordinanza?

Decide soltanto una questione preliminare: ammette l’intervento del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti nel giudizio e lo autorizza a consultare e copiare gli atti. Non risolve la questione sulle pene per la diffamazione.

Qual è la questione di fondo?

La legittimità costituzionale delle norme che puniscono con la reclusione la diffamazione commessa a mezzo stampa (art. 13 della legge n. 47 del 1948 e art. 595, comma 3, c.p.), sollevata dal Tribunale di Salerno.

Perché interviene l’Ordine dei giornalisti?

Perché portatore di un interesse qualificato rispetto a una questione che incide sulla libertà di informazione e sull’attività giornalistica.

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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