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Con ordinanza, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di adeguata motivazione nell’ordinanza di rimessione, che non ha illustrato in modo sufficiente i profili di non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
L’ordinanza riguarda una questione di legittimità costituzionale dichiarata inammissibile per un vizio formale dell’ordinanza di rimessione: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato perché ritenesse non manifestamente infondata la questione sollevata.
La questione di legittimità costituzionale
Le disposizioni impugnate erano state censurate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte ha però rilevato che l’ordinanza di rimessione non soddisfaceva i requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 23 della legge n. 87/1953.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione, rilevando che il giudice non aveva illustrato in modo adeguato i motivi per cui la norma impugnata appariva in contrasto con la Costituzione.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione adeguata sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza della questione: un’illustrazione sommaria o apodittica non è sufficiente e determina l’inammissibilità.
Domande e risposte
Quali sono i requisiti dell’ordinanza di rimessione?
Deve indicare: la norma impugnata, il parametro costituzionale, i motivi per cui la questione è rilevante nel giudizio principale e i motivi per cui non è manifestamente infondata.
Cosa succede se l’ordinanza è carente?
La Corte dichiara l’inammissibilità della questione. Il giudice può rimettere nuovamente la questione con ordinanza più adeguatamente motivata.
Esiste un termine per rimettere nuovamente la questione?
Non esiste un termine preciso, ma il giudice deve farlo nei tempi compatibili con la definizione del giudizio principale; se il processo è già definito, la questione non può più essere sollevata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
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