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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui — per il reato di omicidio (art. 575 c.p.) — impone la custodia cautelare in carcere come misura obbligatoria senza consentire al giudice di valutare se misure meno afflittive siano sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 11/2009 aveva esteso il meccanismo della custodia cautelare obbligatoria — già previsto per i reati di mafia e terrorismo — anche al reato di omicidio volontario (art. 575 c.p.). In base a tale disciplina, quando esistono gravi indizi di colpevolezza per omicidio, il giudice deve obbligatoriamente applicare la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi che escludano qualsiasi esigenza cautelare. Un GIP milanese e il Tribunale del riesame di Lecce avevano dubitato della legittimità di questa presunzione assoluta.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Milano e il Tribunale di Lecce (sezione per il riesame) hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte accoglie le questioni e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, c.p.p. nella parte in cui, per l’omicidio ex art. 575 c.p., non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Il giudice deve poter valutare nel caso concreto l’adeguatezza di misure meno afflittive.

Il principio

La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere — che non ammette prova contraria sull’idoneità di misure meno restrittive — è costituzionalmente legittima solo per reati di allarme sociale particolarmente elevato (come quelli di mafia e terrorismo); per l’omicidio comune, il giudice deve poter accertare in concreto se misure meno afflittive siano sufficienti a fronteggiare le esigenze cautelari.

Domande e risposte

Cos’è la custodia cautelare obbligatoria?

È il meccanismo per cui l’art. 275, comma 3, c.p.p. impone al giudice di applicare la custodia in carcere — e non altre misure meno restrittive — quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per determinati reati, salvo che non vi siano esigenze cautelari di sorta. Il giudice non può valutare se gli arresti domiciliari o l’obbligo di presentazione alla polizia siano sufficienti.

Perché per la mafia è diverso?

La Corte ha ritenuto che per i reati di mafia e terrorismo la presunzione assoluta di pericolosità sia ragionevolmente fondata sulla struttura organizzata e pervasiva di tali reati. Per l’omicidio comune, invece, le circostanze concrete variano enormemente e non giustificano una presunzione assoluta valevole per tutti i casi.

Qual è l’effetto pratico di questa sentenza?

Dopo la sentenza, il giudice deve valutare in concreto se esistono elementi specifici che consentano di soddisfare le esigenze cautelari con misure meno restrittive della custodia in carcere. La custodia rimane la misura di regola, ma non è più automatica e inderogabile per tutti gli imputati di omicidio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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