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La Corte interviene d’ufficio per correggere un errore materiale contenuto nell’epigrafe della sentenza n. 303 del 2003, sopprimendo dalla lista dei difensori un nominativo erroneamente inserito. Si tratta di un atto di mera correzione formale, privo di effetti sulla sostanza della decisione.
Di cosa si tratta
La Corte costituzionale ha il potere di correggere errori materiali contenuti nelle proprie pronunce, ai sensi dell’art. 21 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte. Nella specie, nell’epigrafe della sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003 era stato erroneamente indicato come difensore della Provincia autonoma di Bolzano l’avv. Beniamino Caravita di Toritto.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale ma di un procedimento di correzione di errore materiale instaurato d’ufficio. L’errore consisteva nell’aver indicato nella rubrica della sentenza n. 303/2003, come difensore della Provincia autonoma di Bolzano, un nome in realtà non corrispondente alla parte assistita.
La decisione della Corte
La Corte dispone che nell’epigrafe della sentenza n. 303 del 2003, nel quarto capoverso, dopo le parole «per la Provincia autonoma di Bolzano;» siano soppresse le parole «Beniamino Caravita di Toritto e». Nessuna modifica viene apportata alla parte dispositiva o motivazionale della pronuncia.
Il principio
La Corte costituzionale può correggere errori materiali nelle proprie decisioni con ordinanza, ai sensi dell’art. 21 delle norme integrative. La correzione non tocca il contenuto della pronuncia né produce effetti sulle parti del giudizio originario.
Domande e risposte
Cos’è un errore materiale in una sentenza?
Un errore materiale è un errore puramente formale — una svista, un refuso o un dato errato — che non riflette la volontà reale del giudice. Si distingue dall’errore di diritto, che attiene invece al ragionamento giuridico.
Chi può richiedere la correzione?
La correzione può essere richiesta dalle parti oppure disposta d’ufficio dalla Corte. Nel caso di specie la Corte ha agito d’ufficio, senza istanza di parte.
La sentenza n. 303/2003 era una decisione importante?
Sì, la sentenza n. 303 del 2003 è una delle più significative in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V, relativa alla materia dei lavori pubblici e della leale collaborazione. La presente ordinanza ne corregge solo un dato formale dell’intestazione.
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