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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui estende ai giudizi già pendenti in primo grado alcune disposizioni in materia di contributo unificato.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, dubitava della legittimità della norma che applicava anche ai giudizi già pendenti in primo grado talune previsioni introdotte in materia di spese di giustizia. La questione è stata tuttavia ritenuta non correttamente impostata sul piano processuale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La pronuncia si fonda su ragioni processuali attinenti al modo in cui il giudice rimettente ha prospettato la questione, senza ingresso nel merito dei dubbi di costituzionalità.
Il principio
Quando l’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti necessari per un valido esame nel merito, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, che può eventualmente essere riproposta in modo corretto.
Domande e risposte
Cosa riguardava la norma impugnata?
L’estensione ai giudizi già pendenti in primo grado di alcune disposizioni in materia di spese e contributo unificato introdotte dal d.l. n. 98 del 2011.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Per ragioni processuali legate al modo in cui il giudice rimettente ha prospettato la questione: la Corte non è entrata nel merito dei dubbi sollevati.
Una pronuncia di inammissibilità chiude definitivamente la questione?
No: la norma resta in vigore e la questione potrebbe essere riproposta da un giudice in forma corretta in un altro giudizio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza invocato come parametro
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali invocati come parametro
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